Crediti d’imposta contro il caro energia 1° trimestre 2023. Regole di utilizzo per i cessionari (nuovi codici tributo, risoluzione n°17/E)

L'Agenzia delle entrate ha approvato i codici tributo che chi acquista i crediti d'imposta contro il caro energia deve indicare in F24
2 anni fa
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bollette e mercato tutelato
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Con la risoluzione n°17/e, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il caro energia e gas nel primo trimestre 2023, di utilizzare i bonus in compensazione per pagare imposte e contributi.

In sede di compilazione dell’F24,  da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, ossia il 2023.

I crediti d’imposta contro il caro energia per il 1° trimestre 2023

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha esteso i crediti d’imposta 2022 riconosciuti alle imprese a parziale copertura dei costi pagati per gas ed energia elettrica anche al 1° trimestre 2023.

In particolare, in riferimento al 1° trimestre 2023, i bonus contro il caro energia sono così articolati:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 35% delle spese:
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese

L’ultimo decreto contro il caro bollette, ha prorogato i suddetti crediti d’imposta anche per il 2° trimestre 2023.

I bonus bollette spettanti alle imprese, 1° e 2° trimestre 2023, possono essere utilizzati in compensazione in F24 fino al 31 dicembre 2023 o essere oggetto di cessione.

La prima cessione è libera, le altre due possono invece essere effettuate solo verso soggetti qualificati ossia:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

La cessione può avvenire solo per il totale del credito.

Credito d’imposta contro il caro energia. I nuovi codici tributo per i cessionari

Proprio per consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta 1° trimestre 2023, anche a coloro i quali acquistano il credito dalle imprese, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo da inserire in F24.

Eccoli nel dettaglio:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, i neonati codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all’Agenzia, tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti, l’accettazione del credito e l’opzione di utilizzo in compensazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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