“Ero solito dire, ‘Le cose costano troppo.’ Poi il mio professore mi corresse dicendo, ‘Il problema non è che le cose costano troppo. Il problema è che non puoi permettertele.’ Fu allora che finalmente capii che il problema non era ‘quello’ – il problema ero ‘io’“, affermava Jim Rohn. La mancanza di denaro, purtroppo, è un problema che accomuna in molti.
Non sempre, infatti, si dispone della liquidità necessaria a pagare i vari beni e servizi di proprio gradimento. Se tutto questo non bastasse, ci ritroviamo puntualmente a pagare tasse su tasse che vanno a diminuire il nostro potere di acquisto.
Proprio in tale ambito giunge in aiuto l’Agenzia delle Entrate che fornisce le informazioni utili ad accedere alle varie agevolazioni e soprattutto pagare tasse e imposte. Ne è un chiaro esempio la recente guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ecco cosa cambia.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: la guida completa delle Entrate
Dal 2019 vi è l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di beni e servizi, sia per operazioni effettuate tra due operatori Iva che da un operatore Iva verso un consumatore finale. A partire dal 1° luglio 2022, inoltre, la maggior parte dei forfettari ha effettuato il passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica. Dal 1° gennaio 2024, inoltre, l’obbligo della fattura elettronica verrà esteso a tutti i titolari di partita Iva in regime forfettario.
A proposito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato una guida in merito all’imposta di bollo. Quest’ultima tiene conto dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 inerente le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 che ha definito le regole di funzionamento del nuovo sistema.
Ma non solo, sempre su tale guida sono disponibili informazioni inerenti la consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo, oltre all’innalzamento del limite di importo entro cui è possibile fare il versamento cumulativo, anziché quello frazionato. In particolare si ricorda che:
- “Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
- Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre“.
In caso di dubbi, comunque, si invita a consultare l’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in modo tale da avere maggiori informazioni in merito.