La pensione di reversibilità spetta ai parenti del defunto. Come previsto dalla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini), la misura è riconosciuta in maniera differente in base al grado di parentela e ai redditi percepiti dagli aventi diritto.
I superstiti che hanno diritto alla pensione del pensionato o del lavoratore deceduto sono in via diretta e principale il coniuge e i figli. Ma possono beneficiarne anche i fratelli, le sorelle e altri parenti. La Corte Costituzionale ha, poi, esteso il diritto anche ai nipoti maggiorenni.
Pensione di reversibilità, misura e diritto
Il diritto alla pensione di reversibilità in capo ai superstiti sorge al momento del decesso del pensionato o del lavoratore che ha diritto alla prestazione (pensione indiretta). Per beneficiare della pensione indiretta, però, è necessario che l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi nel corso della vita assicurativa. In alternativa, bastano almeno 5 anni di contributi di cui 3 devono essere stati versati negli ultimi cinque.
La pensione non è però devoluta interamente ai superstiti, ma ripartita secondo precise percentuali, come previsto dalla legge:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Cosa importante, in base a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 88 del 5 aprile 2022) la reversibilità della pensione dei nonni è estesa anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.
I familiari che hanno diritto alla prestazione
Detti beneficiari si aggiungono ai seguenti superstiti aventi diritto, così come previsto dalla normativa vigente:
- Il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze;
- I figli minorenni;
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
In caso di presenza di redditi da parte dell’avente diritto, l’assegno di reversibilità viene ridotto in percentuale in base all’importo.