Tra le esenzioni IMU 2023 non rientra il terreno “edificabile”. È prevista, tuttavia, un’eccezione, laddove l’area su cui si può costruire è posseduto e condotta da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali). A sancire questa regola è direttamente la legge.
Ma quando un terreno è agricolo e quando edificabile?
La differenza è nella parola stessa. Un’area edificabile, in base al regolamento edilizio comunale, è quella su cui è possibile costruire un immobile. Viceversa, è “agricolo” quel terreno che può essere destinato solo all’attività agricola.
Ai fini IMU esiste differenza anche nella base imponibile. Per il terreno agricolo il riferimento è il reddito dominicale rivalutato. Per l’area edificabile, invece, la base imponibile IMU è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Terreno edificabile: la definizione
Volendo andare nel dettaglio, la definizione esatta ai fini IMU di terreno edificabile è contenuta alla lett. d) comma 741 legge di bilancio 2020, ai sensi del quale è tale
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
- alla zona territoriale in cui si trova il terreno;
- all’indice di edificabilità;
- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe.
Quando c’è esenzione IMU
Sui terreni edificabili, dunque, il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) deve pagare l’IMU. Il legislatore, però, individua un caso in cui il tributo non è dovuto Infatti, ai sensi della stessa lett. d) comma 741 legge bilancio 2020
NON sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La legge, pertanto, ai fini IMU considera comunque come “agricolo” il terreno edificabile posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP. E poiché la stessa legge prevede esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti, ne consegue che in tale circostanza anche l’area edificabile è esente dal tributo.
Si tenga presente che per avere l’esenzione è necessario che siano rispettati congiuntamente il possesso e la conduzione. Questo, significa, che se ad esempio, Tizio è possessore di terreno ed è anche coltivatore diretto, non può avere esenzione IMU su quel terreno se questo è condotto da Caio.