Ci stiamo avvicinando alla scadenza del 30 aprile che coincide con l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda di rottamazione delle cartelle. A questo punto, il contribuente avrà sicuramente già scaricato il prospetto informativo nel quale sono evidenziati i debiti che effettivamente possono essere oggetto di sanatoria. Il codice tributo fa la differenza, posto che l’adesione alla rottamazione consente di non pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta (o tributo, tassa, ecc.) dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Prima di inoltre la domanda, il contribuente deve procedere agli ultimi controlli e soprattutto decidere, in presenza di più debiti, se presentare una sola istanza o istanze separate; anche la scelta del numero delle rate è importante posto che se si opta per un pagamento dilazionato con poche rate, ci sarà maggiore rischio di non poter pagare il dovuto.
Vediamo nello specifico quali sono le ultime verifiche che il contribuente deve porre in essere prima di presentare domanda di rottamazione delle cartelle.
La rottamazione delle cartelle entro il 30 di aprile
Nell’ultimo comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, sono stati evidenziati i vantaggi della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle tramite la propria area riservata. Posto che l’istanza può essere presentata anche tramite l’area pubblica del portale dell’Agente della Riscossione, per accedere alla quale non serve alcuna credenziale. Nè SPID, CNS o CIE.
In particolare, la domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda. Senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.
Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.
La rottamazione delle cartelle. Gli ultimi controlli prima dell’invio della domanda
Venendo agli ultimi controlli che il contribuente deve porre in essere prima della presentazione della domanda, è utile analizzare i seguenti aspetti:
- corretto inquadramento del debito rispetto alla sua indicazione nell’estratto di ruolo o nel prospetto informativo;
- scelta del numero delle rate;
- presentazione di una o più domande.
Circa il corretto inquadramento del debito, potrebbe accadere che l’Ente creditore, in fase di formazione del ruolo abbia trasmesso all’ADER, un codice tributo errato, ad esempio potrebbe succedere che un debito per interessi o sanzioni sia stato tramesso come imposta; l’errore può essere rilevato dall’estratto di ruolo, confrontando:
- i dati in esso riportato,
- con l’atto originario (ad esempio vedi avviso di rettifica o liquidazione dell’Agenzia delle entrate) nel quale sono indicati i codici tributo.
Se non c’è corrispondenza è bene affrettarsi per segnalare il tutto all’ente creditore (dunque non all’ADER) in modo da non perdere la chance di sanatoria.
La scelta del numero delle rate
Anche la scelta del numero delle rate tramite le quali pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria è molto importante. Infatti, in fase di presentazione della domanda di sanatoria, il contribuente deve scegliere in quante rate pagare.
Tenendo conto che il pagamento del totale oggetto di rottamazione dovrà essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
- nel numero massimo di diciotto rate.
La prima e la seconda delle 18 rate, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Scegliere il giusto numero di rate è fondamentale. Posto che con una rata troppo alta cresce il rischio di un eventuale inadempimento, con conseguenze piuttosto pesanti. Infatti, superati i cinque giorni di ritardo (massima tolleranza), in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace. E i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Sarà comunque possibile richiedere per gli stessi debiti una rateazione ordinaria.
La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle. Unica istanza o più istanze?
Per ultimo, non per importanza, il contribuente, laddove abbia più debiti da rottamare, dovrà scegliere se presentare un’unica istanza di rottamazione o più istanze. Se il contribuente presenta più domande avrà un piano di rateazione per ogni singola domanda presentata. In caso di limitata disponibilità economica, alla scadenze delle rate (con stessa scadenza), il contribuente potrà decidere cosa pagare e cosa no.
Il vantaggio di presentare più domande di rateazione sta nel fatto che se non si paga una rata di un piano di dilazione, questo decade. Ma gli altri piani di rateazione (riferiti agli altri debiti) rimangono in essere. Con un unica domanda di rateazione, e dunque con un unico piano di rateazione, l’omesso o parziale pagamento di una rata fa decadere la sanatoria per tutti i debiti del contribuente inseriti nella domanda.