Cessione del credito in 10 anni. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento con il quale si individuano le modalità per usufruire dei crediti superbonus 110 in 10 anni anziché 4. O in 5 in alcuni casi. Nello specifico l’opzione riguarda i cessionari per i crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche.
Tale possibilità è prevista dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022).
Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
La cessione del credito e l’utilizzo in 10 anni
Il decreto Aiuti-quater, ha previsto in favore dei cessionari, la possibilità di utilizzare i crediti da superbonus in 10 anni; tali crediti possono essere utilizzati in compensazione per pagare imposte e contributi. Posto che il credito può essere utilizzato per quote annuali, laddove l’impresa o altro cessionario non avesse la capienza fiscale tale da poter utilizzare la quota annuale, questa, per la parte non utilizzata andrebbe persa.
Da qui, il decreto citato dà la possibilità alle imprese e agli altri cessionari di:
- suddividere il credito acquisito dal contribuente;
- fino a un massimo di 10 quote annuali.
Ciò consente ai cessionari di poter impiegare il credito per pagare imposte e contributi su un orizzonte temporale più lungo.
Con le novità introdotte dal DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, la possibilità è stata estesa anche rispetto ai crediti derivanti dalle agevolazioni Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
La possibilità di spalmare i crediti in 10 anni riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2022 e non ancora utilizzati.
Il fornitore o il cessionario dovrà informare il Fisco con una comunicazione telematica. La comunicazione si invierà secondo le modalità definite da un provvedimento ad hoc. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.
Le regole operative
Il provvedimento attuativo della novità in esame è stato approvato dall’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri.
La quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta, però, non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.
La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate
Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione in 10 anni:
- accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023,
- sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.