Bonus occhiali, differenze tra voucher e rimborso (guida alla domanda)

Il bonus occhiali parte il 5 maggio 2023 e potrà essere chiesto nella forma del voucher o del rimborso. Quali sono le differenze?
2 anni fa
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Dal 5 maggio 2023, chi ha acquistato o acquista occhiali da vista o lenti a contatto, potrà chiedere il bonus occhiali dal valore di 50 euro.
Un benefico previsto con la legge di bilancio 2021 anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza pandemica da Covi-19. Un contributo richiedibile per acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere ottenuto solo da persone fisiche con ISEE in corso di validità non superiore a 10.000 euro. È ad personam. Quindi, può essere chiesto da ciascun componente della famiglia.

La domanda la si fa sul portale www.bonusvista.it, a cui si dovrà accedere con SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Avrà i suoi effetti anche in dichiarazione dei redditi.

Voucher o rimborso

Per la richiesta del bonus occhiali bisogna però distinguere tra chi ha già fatto l’acquisto prima del 5 maggio 2023 e chi, invece, farà l’acquisto dal 5 maggio.

Infatti, chi intende acquistare gli occhiali dopo il 4 maggio 2023, farà prima la richiesta del bonus occhiali e poi una volta ottenuto il voucher potrà spenderlo (entro 30 giorni) presso i negozi aderenti all’iniziativa.

Coloro che, invece, hanno già acquistato occhiali prima del 5 maggio 2023, avranno due strade percorribili, ossia:

  • fare domanda bonus occhiali nella forma del rimborso (massimo 50 euro) per la spesa già sostenuta
  • oppure chiedere il bonus occhiali nella forma del voucher da poter spendere per un nuovo acquisto.

Nella prima ipotesi, il rimborso si potrà chiedere entro e non oltre il 3 luglio 2023.

Bonus occhiali, la guida per chiedere il rimborso

Il bonus occhiali nella forma del rimborso si chiuderà comunque tramite la piattaforma www.bonusvista.it. Qui il richiedente dovrà indicare:

  • partita iva del negozio dove è avvenuto l’acquisto (deve esser un negozio aderente all’iniziativa);
  • numero, data, importo della fattura;
  • importo del bene associato all’iniziativa;
  • indirizzo e-mail.

Il rimborso sarà fatto sul conto corrente.

Quindi, occorre, a questo, proposito indicare anche i dati riferiti al conto su cui si vuole il rimborso, ossia:

  • nome e cognome del titolare;
  • IBAN;
  • codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso.

Allegare altresì copia elettronica del documento giustificativo di spesa (fattura o scontrino parlante) intestato al richiedente.

La richiesta di rimborso una volta presentata è modificabile entro i successivi 7 giorni. Dall’ottavo giorno diventa definitiva e non si può più modificare.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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