Il bonus occhiali da vista (e lenti a contatto) avrà i suoi effetto anche nel modello 730 del beneficiario. Effetti che saranno diversi a seconda che il contributo è goduto nella forma del voucher spendibile oppure nella forma del rimborso della spesa già sostenuta.
Il bonus occhiali (o anche bonus vista), ricordiamo, è quello previsto dalla Legge di bilancio 2021 e disciplinato dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022. Si concretizza in un buono dal valore di 50 euro riconosciuto a fronte dell’acquisto di occhiali da vista effettuato nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.
E’ richiedibile dal 5 maggio 2023 tramite la procedura web disponibile sul sito www.bonusvista.it del Ministero della Salute.
Al riguardo occorre distinguere tra acquisti fatti entro il 4 maggio 2023 e acquisti fatti dopo tale data. Infatti:
- per acquisti già fatti entro il 4 maggio 2023, è possibile chiedere il bonus vista nella forma del rimborso (valore di 50 euro) a fronte della spesa già sostenuta
- per acquisti da farsi dopo il 4 maggio 2023, il bonus è richiedibile nella forma del voucher (50 euro) da poter spendere in negozi accreditati all’iniziativa.
Il requisito ISEE
Il bonus occhiali spetta a condizione che l’ISEE (in corso di validità) non sia superiore a 10.000 euro.
Può essere chiesto una sola volta. Ne consegue che chi ha già acquistato occhiali prima del 5 maggio 2023, ha due strade percorribili, ossia chiedere il bonus occhiali nella forma del rimborso per la spesa già fatta, oppure chiederlo nella forma del voucher per fare un nuovo acquisto.
Altra precisazione è che il contributo è “per persona” e non per “nucleo familiare”. Quindi, nel rispetto della soglia ISEE, ogni componente dello stesso nucleo familiare può averlo per la spesa da ciascuno sostenuta.
Trovi qui cosa serve per fare domanda bonus occhiali.
Effetti del bonus occhiali nel 730
Non è compatibile con la detrazione fiscale del 19% prevista in dichiarazione dei redditi per la stessa tipologia di spesa.
Lo sgravio fiscale, quindi, spetta per la parte di spesa non coperta dal bonus.
Esempio
Spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista pari ad euro 350. L’acquirente ha ottenuto e utilizzato il bonus occhiali per 50 euro. Ne consegue che lo stesso acquirente può godere della detrazione fiscale del 19% solo sui restanti 300 euro.
Come comportarsi in dichiarazione redditi per il bonus occhiali (esempi)
A ogni modo, il comportamento da tenere in dichiarazione dei redditi è diverso a seconda che il bonus occhiali sia goduto nella forma del rimborso o del voucher.
A fronte delle spese sanitarie, la regola (Circolare n. 24/E del 2022) prevede che il contribuente può valutare di:
- portare in detrazione l’ammontare di dette spese sanitarie già al netto dell’importo rimborsato o che gli verrà rimborsato;
- detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata l’importo ricevuto a rimborso.
Esempio 1
Il contribuente ha sostenuto nel 2021, spese per acquisto occhiali da vista per 350 euro. Questi ha portato in detrazione l’intera spesa nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021). Adesso, dopo il 5 maggio 2023, fa richiesta, per quella stessa spesa, di bonus occhiali e lo ottiene come rimborso di 50 euro. Questi, nel 730/2023 dovrà indicare l’importo di 50 euro tra i redditi soggetti a tassazione separata.
Esempio 2
Il contribuente chiede il bonus occhiali nella forma del voucher di 50 euro. Questi utilizza il voucher per l’acquisto nel giugno 2023 di occhiali da vista. La spesa totale sostenuta è 400 euro. Quindi, nel Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023), il contribuente potrà riportare la spesa per l’importo di 350 euro, ossia al netto nel bonus utilizzato.