Non tutti i lavoratori riusciranno quest’anno ad andare in pensione con Quota 103. Nonostante il requisito anagrafico (62 anni di età) è possibile che quello contributivo non sia centrato entro i termini di legge. E cioè, entro il 31 dicembre 2023.
Si vocifera di una possibile proroga al prossimo anno della pensione anticipata con Quota 103, ma sono solo ipotesi. Al momento la misura resta per il solo anno in corso e, se le cose andranno come per Quota 102, dal 1 gennaio 2024 si tornerà a pieno regime alle regole Fornero.
Quota 103 e requisiti per la pensione anticipata: è possibile anche senza 41 anni di contributi?
Detto questo, è bene sapere che hanno diritto ad andare in pensione con Quota 103 anche tutti i lavoratori che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, non hanno 41 anni di contributi al 31 dicembre, ma possono versarli. Si tratta di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda di riscatto.
Uno degli casi più frequenti riguarda il riscatto della laurea. Il lavoratore laureato a cui mancano periodi contributivi per raggiungere i 41 anni di contribuzione può riscattare anche durante l’anno gli anni di studio universitari.
La cosa importante è che la copertura ricada nel periodo di vigenza di Quota 103, cioè fino al 31 dicembre 2023. In questo caso, anche se i versamenti avvengono successivamente, il periodo di competenza sarebbe rispettato e si potrà fare domanda per andare in pensione anticipata.
Lo stesso vale per gli altri contributi di riscatto e i versamenti volontari, sempre che ricadano nel periodo utile per ottenere la pensione anticipata. Ricordiamo che ai fini di Quota 103 è necessario che gli anni di contribuzione ricadano nel periodo di competenza per ottenere il diritto alla prestazione.
Il riscatto dei contributi, come funziona
La procedura di riscatto dei contributi per la pensione si basa su versamenti volontari che devono essere preventivamente autorizzati dall’Inps. La misura da corrispondere varia a seconda dei periodi contributivi da riscattare, dall’età del richiedente, dal sesso e dalla retribuzione.
- Periodi di lavoro svolto all’estero: qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa subordinata presso uno Stato estero che non abbia stipulato una convenzione con l’Italia;
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca con rilascio di titoli o attestati legalmente riconosciuti;
- Intervalli di lavoro part-time;
- Periodi di congedo per gravi motivi familiari: il lavoratore può riscattare al massimo 2 anni;
- Periodi di assistenza e cura dei disabili: il lavoratore può riscattare al massimo 5 anni, purché abbia maturato cinque anni di requisiti contributivi.
- Periodi di astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro: la lavoratrice potrà riscattare un periodo non superiore a 5 anni qualora vanti un’anzianità contributiva pari ad almeno un quinquennio;
- Peridi di servizio civile volontario.