Deduzione contributi domestici, raddoppio confermato (decreto lavoro)

Il decreto lavoro è stato approvato dal governo e resta confermato il raddoppio del limite massimo per la deduzione contributi domestici
2 anni fa
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contributi domestici, raddoppio confermato

Assumere colf, badanti o altri lavoratori domestici diventa più conveniente. Confermato, infatti, con l’approvazione del nuovo decreto lavoro, il raddoppio del limite massimo di spesa detraibile riferita a contributi domestici.

Ci riferiamo ai contributi previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro paga per i domestici che ha alle proprie dipendenze. L’onere sostenuto a questo scopo dal datore di lavoro è da questi deducibile in dichiarazione dei redditi. Ciò si traduce per lui in minore IRPEF da pagare.

Una possibilità espressamente prevista dall’art. 10, comma 2, del TUIR.

Una deduzione che è per cassa. Quindi, si deduce quello effettivamente pagato nell’anno d’imposta. In termini pratici, nel Modello 730/2023 o Modello Redditi Persone Fisiche 2023, si deducono i contributi domestici “pagati” nel 2022 anche se di competenza dell’anno 2021.

Deduzione contributi domestici, cosa cambia con il decreto lavoro

Il decreto lavoro, approvato dal Governo Meloni nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori (1° maggio 2023), contiene una disposizione che innalza il limite massimo di contributi domestici ammessi alla deduzione.

Prima dell’intervento modificativo, tale limite massimo di spesa deducibile era stabilito a 1.549,73 euro. Ciò significa che anche a fronte di contributi pagati oltre la citata soglia, è questo l’importo massimo che si riporta in deduzione nella dichiarazione redditi.

Il decreto lavoro adesso lo raddoppia quasi, innalzandolo a 3.000 euro. Si tratta di un limite che però andrà in vigore solo dall’anno d’imposta 2023 (Dichiarazione redditi 2024).

La categoria dei lavoratori domestici

La possibilità di dedurre i contributi domestici, ricordiamo, non riguarda solo quelli pagati per colf e badanti. Interessa, infatti, i contributi previdenziali ed assistenziali pagati per tutti i lavoratori assunti rientranti nella categoria di “lavoratori domestici“. Ci riferiamo, dunque, a quelli pagati per:

  • colf, addetto alle pulizie della casa, addetto alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alle aree verdi, operaio comune di fatica
  • badanti e baby-sitter
  • collaboratore generico polifunzionale
  • custode di abitazione privata
  • addetto alla stiratura
  • cameriere
  • giardiniere
  • autista
  • addetto al riassetto camere e prima colazione per ospiti del datore di lavoro
  • operaio qualificato
  • cuoco
  • governante
  • assistenti delle persone anziane (badanti)
  • ecc.

Resta confermato che il datore di lavoro può dedurre solo la quota di contributi domestici rimasta a proprio carico e non anche quella a carico del lavoratore stesso.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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