Tra bonus casa che vanno e bonus casa che restano, quello che non cambia è la modalità di pagamento della spesa riferita ai lavori edilizi ammessi allo sgravio fiscale. Ci riferiamo al c.d. bonifico parlante.
Una modalità che deve essere rispettata alla lettera se il committente non vuole perdere il diritto a vedersi riconoscere il bonus. Insomma un bonifico che deve “parlare”, nel senso che deve indicare alcuni dati fondamentali ed indispensabili al fisco e non solo.
Si tratta di quel tipo di bonifico da cui devono evincersi;
- la causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere;
- i dati fiscali del beneficiario del bonus;
- i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).
Questo tipo di bonifico è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8% da parte della posta o banca (a seconda di dove si paga).
Per quali bonus casa serve il bonifico parlante
Chi deve pagare una spesa ammessa ad un bonus casa nell’eseguire il bonifico parlante può utilizzare i modelli di bonifico già predisposti da poste e banche. I bonus edilizi per i quali è richiesto di pagare con questa modalità (anche nel 2023) sono:
- superbonus;
- bonus ristrutturazione 50%;
- ecobonus ordinario;
- sismabonus ordinario;
- colonnine ricarica;
- bonus barriere architettoniche 75%.
Non serve, invece, il bonifico parlante per pagare le spese ammesse al bonus mobili e quelle ammesse al bonus verde. Per il primo, il pagamento può avvenire con bonifico ordinario o anche carta di credito/debito (non sono ammessi assegni o contanti). Per il bonus verde sono ammessi tutti i tipi di pagamento tracciabili, quindi anche assegno e non serve bonifico parlante. Non spetta il bonus verde se il pagamento è in contanti.
Nell’elenco non abbiamo messo il bonus facciate perché dal 2023 non esiste più. Questo beneficio fiscale, infatti, è previsto per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Anche in tal caso la spesa era da pagarsi con bonifico parlante.
In caso di errori, come non perdere il bonus
Se nel compilare il bonifico parlante si sbaglia la causale non si crea nessun danno. Infatti, il diritto al bonus non è compromesso (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2022). Si pensi al caso in cui, si deve indicare la causale del bonus ristrutturazione 50% ed invece si indica quella dell’ecobonus ordinario. In questa situazione il contribuente non perde il diritto a godere del bonus ristrutturazione.
Il problema si crea quando si commettono errori che incidono sulla corretta applicazione della ritenuta d’acconto 8% che devono operare la banca o la posta. Questo tipo di errore compromette il bonus. Tuttavia, ci sono due strade per rimediare.
In primis, il contribuente può ripetere il bonifico. Laddove, invece, non si possa ripetere il bonifico parlante, allora il contribuente può salvare il bonus facendosi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del suo reddito (Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2022).