Come chiedere la 104 per un parente disabile che vive lontano

Se il lavoratore dipendente che deve chiedere permessi 104 si trova lontano dalla residenza del disabile occorre verificare i km
2 anni fa
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permessi 104
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I permessi 104 sono un diritto di legge riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Si tratta della possibilità per il lavoratore di godere di 3 giorni di permesso al mese (frazionabili anche in ore) per assistere un familiare disabile. Li può chiedere anche il lavoratore di disabile per sé stesso.

In dettaglio, i permessi 104 spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Sono estesi anche ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L’INPS deve autorizzare

I giorni (o le ore) di assenza dal lavoro sono regolarmente retribuiti. Trovi qui quanto e come sono pagati i permessi 104.

La possibilità di chiederli al datore non è automatica. Il lavoratore deve preventivamente presentare domanda di autorizzazione all’INPS. Solo dopo aver ricevuto autorizzazione, sarà possibile godere dei permessi. Tale domanda all’INPS non deve farsi ogni volta che il lavoratore deve chiedere i permessi. Basta farla una volta sola e poi comunicare eventuali variazioni.

La distanza tra lavoratore e disabile nei permessi 104

Detto ciò, per i permessi 104 non è richiesto il requisito della convivenza. Nel senso che il lavoratore dipendente che necessita di permessi 104 non deve convivere con il familiare da assistere. I due possono avere anche residenza in comuni diversi.

Attenzione, tuttavia alla distanza tra i due comuni. Se fino 150 km non si pone alcun tipo di problema. Le cose, invece, sono diverse se la distanza tra il comune di residenza del lavoratore che deve chiedere i permessi ed il comune di residenza del familiare disabile da assistere è oltre i 150 km.

Come avere i permessi 104 oltre i 150 km

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.

Quindi, nei giorni o ore di permesso, il lavoratore:

  • non deve attestare nulla al datore di lavoro se la sua residenza è fino a 150 km da quella del familiare disabile da assistere
  • deve attestare di aver raggiunto la residenza del familiare disabile laddove questi si trovi ad oltre 150 km.

L’attestazione può essere fatta dal titolo di viaggio (ad esempio biglietto del treno) oppure da altra documentazione (ad esempio una dichiarazione del medico che attesta la presenza del lavoratore ad una visita eseguita dal disabile).

Il lavoratore che viene beccato a sfruttare i giorni (o le ore) dedicati ai permessi 104 per scopi diversi da quelli di assistenza alla persona disabile, rischia provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda, fino al licenziamento per giusta causa. Sanzioni potrebbero arrivare anche dall’INPS.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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