La grande novità del 2023 è stata la pensione anticipata con quota 103. Novità per quanto concerne i requisiti, perché di fatto la quota 103 non è altro che un proseguo dell’esperienza di quota 100 dal 2019 al 2021 e di quota 102 per il 2022. La misura consente di accedere alla pensione a partire dai 62 anni con 41 anni di contributi. Tra finestre di uscita e regole sugli importi e sui divieti a lavorare, molti lettori ci chiedono numi relativi alle modalità di presentazione delle domande. E mai momento più giusto per rispondere di questo, dal momento che l’INPS ha aggiornato la procedura e ha spiegato le linee guida.
“Buonasera, sono Mario un lavoratore che il mese prossimo completerà i requisiti per la quota 103. A dire il vero i contributi necessari sono già oggi oltre i 41 anni. Il mese prossimo completo i 62 anni di età. Sono un lavoratore del settore privato e quindi dovrei sottostare a 3 mesi di finestra. Ma come faccio a presentare domanda? Devo farlo dopo la finestra o adesso? E devo bloccare l’attività lavorativa?”
Come presentare domanda di pensione, le modifiche INPS sulla procedura per chi ha 62 anni
Le novità dell’INPS su quota 103 sono relative alle modalità di presentare domanda. Infatti l’Istituto ha deciso di aggiornare le procedure per la presentazione delle domande. Tempi e importi sono stati recentemente modificati. Le novità riguardano tutti i lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), nonché quelli iscritti alla Generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS o alla Gestione separata INPS. Per la quota 103 l’interessato deve sapere che i due requisiti devono essere confermati entro il 31 dicembre 2023. Perché la misura è nata per un solo anno e quindi vale proprio fino alla fine del 2023. La data entro cui maturare i requisiti riguarda anche il personale della scuola che va in pensione dal 1° settembre 2023 in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico (o dal 1 novembre per il personale AFAM).
La finestra mobile e l’attesa per la prima pensione
Per i dipendenti statali la finestra è di 6 mesi a esclusione dei già citati dipendenti della scuola. Esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda statali e non statali. Per i primi infatti la finestra di 6 mesi è anche come preavviso. In pratica la domanda di pensione deve essere effettuata contestualmente alla cessazione dell’attività lavorativa. Il lavoratore privato invece può presentare domanda al completamento dei requisiti e continuare a lavorare anche nei 3 mesi di finestra. La pensione decorre proprio dopo i 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. L’importo massimo mensile della pensione anticipata con quota 103 non può essere più alto di 5 volte il trattamento minimo INPS e quindi non può superare i 2.818,65 euro al mese.
Tale vincolo dura fino al raggiungimento dei 67 anni utili alla pensione di vecchiaia ordinaria. Una volta completati in 67 anni e quindi una volta terminato l’anticipo, ecco che la pensione può essere liquidata completa. I 3 mesi di finestra, se trascorsi a lavorare, consentono di maturare 3 mesi in più di versamenti. E quindi in teoria un lavoratore può vedere il proprio trattamento calcolato alla luce di 41 anni e 3 mesi di contributi.
Alcuni chiarimenti sulla misura anticipata flessibile con la quota 103
La quota 103 quindi ha una base di partenza a un’età minima di 62 anni e una contribuzione altrettanto minima di 41 anni. Di questi almeno 35 anni vanno considerati al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio. Nulla vieta di utilizzare il cumulo per completare i 41 anni di contributi. La somma dei contributi tra casse previdenziali è ammessa, ma solo presso le casse che fanno riferimento all’INPS e non da quelle professionali diverse. E vale anche la contribuzione estera per periodi di lavoro in Paesi dell’area UE o che hanno stretto convenzione con l’Italia.
Guida al calcolo della pensione con la quota 103
Per quanto concerne il calcolo della pensione, le regole sono quelle classiche. Parlando di carriere di 41 anni almeno, inevitabile adottare il calcolo misto. Gli interessati non possono avere carriere intere nel contributivo o intere nel retributivo (prima o dopo il 1° gennaio 1996). In pratica pensione calcolata con il sistema misto come qualsiasi altra misura pensionistica classica. La parte di carriera fino al 31 dicembre 1995 viene calcolata con il sistema retributivo. La parte successiva fino alla data del pensionamento, con quello contributivo. Solo per chi è in possesso di 18 o più anni di contributi versati al 31 dicembre 1995, il calcolo retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011.