Flat tax incrementale. I primi chiarimenti del Fisco (circolare in consultazione)

Ai fini dell'applicazione della flat tax incrementale non è sufficiente la titolarità di un reddito da lavoro autonomo o di impresa ma rileva l'effettivo esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo
2 anni fa
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flat tax

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza della circolare con i chiarimenti relativi alla c.d. flat tax incrementale introdotta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

La versione definitiva sarà pubblicata dopo che esperti, professionisti e associazioni di categorie invieranno le loro osservazioni e proposte di modifica. Ciò dovrà avvenire entro il prossimo 15 giugno; da lì a seguire, a stretto giro, verrà pubblicata la versione definitiva della tanta attesa circolare.

A ogni modo, vediamo quali sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare a oggi disponibile in “consultazione pubblica”.

Di cosa si tratta

La flat tax incrementale è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Detto ciò, la nuova flat tax incrementale al 15%, consente a imprese e professionisti non in regime forfettario, di risparmiare sulle imposte da versare sui redditi 2023.

In particolare, il 15% si applicherà solo alla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra:

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nell’anno 2023 e
  • quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022).

Tale differenza deve essere ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare (reddito più alto del triennio), che resta assoggettato regolarmente all’Irpef e relative addizionali.

Su tale differenza, ridotta del 5% si applica la flat tax incrementale.

Attenzione però, gli acconti d’imposta 2024, dovranno essere versati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita non applicando il regime sostitutivo flat tax incrementale.

L’altra parte di reddito non soggetta a flat tax sarà tassata con le ordinarie aliquote Irpef, dunque: 23% per i redditi finno 15 mila euro; 25% per i redditi da 15 mila a 28 mila euro; 35% per i redditi da 28 mila a 50 mila e 43% per i redditi oltre 50 mila.

A ogni modo, non bisogna confondere la flat tax incrementale con quella ordinaria.

Flat tax incrementale. I primi chiarimenti del Fisco

Come accennato in premessa, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza della circolare con i tanti attesi chiarimenti sulla flat tax incrementale.

Molto interessante la parte della circolare che individua gli ammessi alla flat tax.

In primis, possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023: le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), a prescindere dal regime contabile adottato.

Ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario.

Inoltre, considerato il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. Si precisa che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa.

A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale.

In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa.

Le indicazioni per i professionisti

Anche i professionisti possono avvalersi della c.d. flat tax.

Nella circolare, è specificato che:

atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza della circolare con i chiarimenti relativi alla c.d. flat tax incrementale;
  • la flat tax  al 15%, consente a imprese e professionisti di risparmiare sulle imposte da versare sui redditi 2023;
  • la flat tax è esclusa per chi è in regime forfettario;
  • per beneficiare della flat tax non è sufficiente la titolarità di un reddito da lavoro autonomo o di impresa. Ma rileva l’effettivo esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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