Venerdì 30 giugno scade il termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle. Con un comunicato pubblicato di recente, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha invitato i contribuenti a non attendere l’ultimo giorno per inviare la domanda in quanto il sistema telematico potrebbe andare in tilt considerato il traffico web che si prevede esserci negli ultimi giorni.
Detto ciò, l’attesa non ripaga, nel senso che prima si presenta la domanda di rottamazione e prima il contribuente beneficia dei vantaggi legati alla rottamazione delle cartelle.
La rottamazione delle cartelle
Il DL 51/2023, ha prorogato diverse scadenze della rottamazione-quater. Prima dell’intervento del decreto citato, la domanda di rottamazione scadeva al 30 aprile.
In particolare, il decreto ha previsto la proroga:
- dal 30 aprile al 30 giugno del termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
- dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023).
Dunque rimangono ancora pochi giorni per presentare domanda di rottamazione delle cartelle.
Rottamazione cartelle. Ultima settimana per aderire alla sanatoria, l’attesa non ripaga
Coloro i quali stanno ancora aspettando prima di presentate la domanda, con molta probabilità disconoscono i vantaggi legati alla presentazione di una celere domanda di adesione.
In particolare, la presentazione della domanda di rottamazione-quater determina (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
- per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.
In sostanza, prima si presenta la domanda di adesione e meglio è.