Regime forfettario, è compatibile con la pensione di vecchiaia?

Il regime forfettario prevede una serie di cause di esclusione. C'è compatibilità con la pensione di vecchiaia?
1 anno fa
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Regime forfettario, è compatibile con la pensione di vecchiaia?

Il regime forfettario per le partite IVA è un regime fiscale conveniente. Per chi ne ha i requisiti porta numerosi vantaggi. In primis non si paga IRPEF, addizionale regionale e comunale, e IRAP. Loro pagano un’imposta sostitutiva con aliquota del 15% (ovvero 5% per i primi 5 anni di attività se sono rispettate determinate condizioni).

Inoltre ci sono semplificazioni negli adempimenti fiscali. Ad esempio, non fanno dichiarazione, non fanno liquidazione IVA, non applicano IVA e ritenuta d’acconto in fattura, non sono soggette agli ISA (indicatore sintetici di affidabilità).

Per poter stare in questo regime, però, è necessario che siano rispettate certe condizioni e non bisogna rientrare nelle c.d. cause di esclusione. In primis è chiesto di avere ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro. È altresì chiesto di non sostenere spese per pagare dipendenti e collaboratori per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi.

Si chiede anche di non avere nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. A questo proposito un lettore ci fa presente di avere percepito nel 2022 una pensione di vecchiaia di 20.000 euro. Ci chiede se ora nel 2023 può aprire partita IVA in regime forfettario oppure esiste qualche incompatibilità tra pensione di vecchiaia e forfettario.

Le cause di esclusione

Premesso che, il 2023 ha segnato il boom di partite IVA in regime forfettario, il quesito del nostro lettore rientra tra le cause di esclusione dal regime forfettario previste dal comma 57 legge di bilancio 2015 e successive modificazioni. In dettaglio, qui è detto che non possono essere forfettari i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Altri esclusi dal regime forfettario

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

La compatibilità tra regime forfettario e pensione di vecchiaia

Dunque, la legge dice che non può essere in regime forfettario chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Per la definizione di lavoro dipendente dobbiamo far riferimento all’art. 49 del TUIR ai sensi del quali, sono considerati tali

quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

  • le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
  • le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

La pensione, dunque, che sia di vecchiaia o altro tipo, si considera come reddito da lavoro dipendente. Quindi, deve essere verificata ai fini dell’accesso al regime forfettario. Ne consegue che il regime forfettario e pensione di vecchiaia sono compatibili, purché tale pensione non supera i 30.000 euro. Questa cosa trova conferma anche nella Risposta Agenzia Entrate n. 311 del 2023.

In conclusione, poiché il lettore nel 2022 ha percepito una pensione di vecchiaia non superiore a 30.000 euro, può essere regime forfettario nel 2023. Purché ovviamente siano rispettati anche tutti gli altri requisiti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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