L’Agenzia delle Entrate nell’ultimo (aggiornato) documento di prassi dedicato ai bonus edilizi ha, finalmente, dedicato alcune pagine al nuovo bonus barriere architettoniche 75% messo in campo per le spese sostenute nel 2022.
Parliamo, quindi, della detrazione fiscale del 75% riconosciuta a chi sostiene spese per lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento barriere architettoniche. Un beneficio fiscale che è alternativo e, dunque, non cumulativo col bonus ristrutturazione 50%. O con il superbonus. Tutti previsti per la stessa tipologia di spese.
Spetta per spese sostenute nel 2022, 2023, 2024 e 2025.
Pagamento e limiti
Il requisito importante per avere lo sgravio fiscale è che, pertanto, il pagamento delle spese risulti con bonifico parlante. Quindi, quello da cui si evincono:
- causale di versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- dati fiscali dell’impresa/fornitore destinataria del bonifico.
La detrazione è ammessa, comunque, sui seguenti limiti massimi di spesa:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Bonus barriere architettoniche 75%, elenco lavori
L’Agenzia Entrate, nella recente Circolare n. 17/E del 2023, ha indicato quali sono i lavori che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche 75%. A titolo di esempio, si tratta di:
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- rifacimento di scale e ascensori;
- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La cosa fondamentale è, dunque, che tali lavori rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
Deve, inoltre, trattasi di lavori fatti su edifici esistenti e NON in costruzione.