Bonus contro il caro bollette. Anche senza voltura (Agenzia delle entrate, risposta n°358/2023)

L'Agenzia delle entrate ha confermato il suo orientamento circa l'effettiva spettanza dei bonus contro il caro energia in assenza di voltura
1 anno fa
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I bonus contro il caro energia spettano a chi effettivamente sostiene il costo della bolletta indipendentemente dall’intestazione della stessa. E’ questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 358/2023.

Dunque, l’Agenzia delle entrate conferma il suo orientamento circa l’effettiva spettanza dei bonus così come già evidenziato nella precedente circolare n°36/e 2022.

In sostanza, per ottenere i bonus in parola, non è necessario effettuare la voltura. Ciò che rileva è il riaddebito analitico dei costi a chi effettivamente li sostiene e intende sfruttare i bonus.

Nonché l’inapplicabilità di eventuali ricarichi in favore dell’intestatario della bolletta.

Il bonus contro il caro bollette

Nel corso del 2022, ma anche per i primi mesi del 2023, il Governo ha previsto una serie di bonus contro il caro bollette in favore delle imprese.

In particolare, così come specificato sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. e ciò per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023.

Bonus anche per queste aziende

  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

I bonus spettano anche per il secondo trimestre 2023.

Bonus contro il caro bollette. Anche senza voltura

Detto ciò, potrebbe accadere che colui che intende ottenere il bonus perchè effettivamente paga le bollette, non sia al contempo intestatario delle stesse. Può essere il caso di un immobile in locazione, rispetto al quale però non è stata fatta la voltura del contratto di fornitura dell’energia elettrica.

In questi casi, a chi spetta il credito d’imposta? Al locatore o a cui che effettivamente paga le bollette?

Ebbene, con la risposta n°358/2023, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che  l’impresa che svolge la propria attività in un immobile con utenze intestate al locatore o al “concessionario” se i consumi riguardano una struttura presa in gestione, i bonus conto il caro energia spettano all’impresa che effettivamente paga le bollette.

Quest’ultima dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

  • fatture d’acquisto (intestate al locatore);
  • fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
  • contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile;
  • nonché documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

Considerata la mancata voltura, l’impresa non energivora che prende il credito d’imposta non riceverà dal fornitore del servizio luce e gas il prospetto con l’indicazione del credito d’imposta spettante.

Dovrà provvedere a calcolare il bonus in autonomia.

Riassumendo…

  • i bonus contro il caro energia spettano a chi effettivamente sostiene il costo della bolletta, anche in assenza di voltura;
  • rileva è il riaddebito analitico dei costi a chi effettivamente li sostiene e intende sfruttare i bonus;
  • i bonus sono riconosciuti anche per i consumi del 2° trimestre 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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