“Esiste una tecnica delle ferie, ma nessuno ce l’ha insegnata; dai nostri genitori abbiamo imparato a calcolare quel che l’ozio ci fa perdere, non quello che ci fa guadagnare. Oggi, dobbiamo imparare di nuovo a rilassarci. È un mestiere come un altro; una vocazione, anche“, affermava Paul Morand. Le ferie sono senz’ombra di dubbio importanti per il benessere psicofisico di ogni persona. Alle prese con i vari impegni quotidiani, infatti, è necessario staccare la spina e poter in questo modo ricaricare le energie.
Il tutto, ovviamente, fermo restando il numero di ferie di cui si ha diritto. Vi sono inoltre delle misure ad hoc grazie alle quali potersi assentare dal posto di lavoro per prestare assistenza a un famigliare disabile. Tra queste si annovera il congedo 104 che può essere utilizzato per intero fino ad un massimo di due anni. Oppure frazionato in giorni, settimane o mesi. Ma si maturano le ferie quando si usufruisce del congedo 104 frazionato? Ecco come funziona.
Permessi e congedo straordinario: chi ne ha diritto
I lavoratori che devono prestare assistenza ad un famigliare con handicap grave e non autosufficiente possono usufruire dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario. Il primo consiste in tre giorni di permessi retribuiti al mese che possono essere frazionati anche a ore. Il congedo straordinario, invece, permette di assentarsi dal posto di lavoro per un periodo pari a massimo due anni. In alternativa può essere frazionato in giorni, settimane o mesi. A poter beneficiare di tali opportunità sono i genitori, il coniuge, il convivente in caso di unione civile, parenti e affini entro il secondo grado. In casi particolari possono farne richiesta anche parenti e affino fino al 3° grado. Quest’ultimi solamente nel caso in cui i soggetti prima citati siano invalidi, abbiano almeno 65 anni di età o siano morti.
Congedo frazionato: come funziona
Nel caso in cui un lavoratore usufruisca del congedo 104 per intero, ovvero due anni, non vede maturare ferie, tredicesima e nemmeno il trattamento di fine rapporto.
“Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. L’effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro. Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti”.
Quante ferie spettano con il congedo 104 frazionato: esempi di calcolo
Evitare che giorni festivi, domeniche e giorni non lavorativi siano conteggiati nell’aspettativa di due anni, quindi, è possibile. Basta riprendere effettivamente il servizio al termine dei periodi di congedo. In questo modo è possibile maturare le ferie e allo stesso tempo allungare il periodo di congedo. Se, ad esempio, si prendono due giorni di congedo a settimana, vuol dire che si utilizzano nell’arco di un anno solo 104 giornate. Ne consegue che sarà possibile usufruire di tale agevolazione per oltre sette anni.
Vi sono inoltre lavoratori che decidono di frazionare il congedo lavorando di venerdì e di lunedì, evitando così che il sabato e la domenica vengano conteggiati nei due anni complessivi di congedo. Quest’ultimo viene così allungato, permettendo allo stesso tempo di maturare le ferie. Il tutto fermo restando il fatto che i giorni di congedo vengano utilizzati per prestare assistenza al famigliare con disabilità grave. In caso contrario si rischia la denuncia e il licenziamento per giusta causa.
Ma di quanti giorni di ferie è possibile beneficiare? Ebbene, è possibile beneficiare dei giorni di ferie che effettivamente spettano. Questi possono differire a seconda del tipo di contratto. Ad esempio coloro che sono assunti con contratto di lavoro a tempo pieno hanno diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite pari ad almeno quattro settimane. Se si tratta di un lavoro part-time, invece, le ferie sono calcolate in base all’effettivo orario di lavoro. Non resta quindi che consultare la propria busta paga e accertarsi di quanti giorni di ferie si ha effettivamente diritto.