Bonus barriere architettoniche 75%, quali documenti servono?

Il bonus barriere architettoniche 75% fa il suo debutto nel Modello 730/2023 (anno 2022). Ecco un elenco della documentazione che serve
1 anno fa
2 minuti di lettura
Bonus barriere architettoniche 75%, quali documenti servono?

Il bonus barriere architettoniche 75% si è affacciato nel campo dei bonus edilizi nel 2022. Fu introdotto dalla Manovra di bilancio di quello stesso anno e previsto, inizialmente, solo per quelle spese. Successivamente, il legislatore ha deciso di prorogarlo anche alle spese del 2023, 2024 e 2025.

Anche se già esiste una detrazione fiscale per questo stesso tipo di spese (ci riferiamo al bonus ristrutturazione 50%) si è pensato di prevedere uno sgravio fiscale ad hoc (alternativo e non cumulativo). Una detrazione con percentuale del 75% da spalmare in 5 quote annuali di pari importo e con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Questo nuovo bonus, infatti, non è toccato dallo stop dello sconto e cessione deciso, per i bonus edilizi, con il decreto-legge n. 61 del 2023.

Ammessi allo sgravio fiscale

Il bonus barriere architettoniche 75%, dunque, è ammesso a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati all’abbattimento/superamento barriere architettoniche.

In dettaglio, deve trattarsi di lavori che rispettino i requisiti previsti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono i requisiti indicati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Lo sgravio spetta non solo a persone fisiche ma anche a esercenti arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti; soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Il tutto a condizione che questi soggetti abbiano effettivamente sostenuto le spese e che l’immobile oggetto dei lavori sia da loro posseduto sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023).

Bonus barriere architettoniche 75%: elenco documenti

Il bonus barriere architettoniche 75% spetta per lavori fatti, comunque, su edifici già esistenti. Quindi, sono esclusi i lavori su edifici in costruzione (Circolare n. 17/E del 2023). È previsto anche per lavori fatti sulle parti comuni del condominio.

Detto ciò ai fini della detrazione è necessario essere in possesso e conservare la seguente documentazione:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese non ecceda i limiti massimi ammissibili
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale (se trattasi di lavori fatti sull’edificio condominiale) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
  • documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, 14 giugno 1989, n. 236
  • ricevuta bonifico parlante che attesta il pagamento delle spese.

Riassumendo…

  • il bonus barriere architettoniche 75% debutta nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022)
  • è previsto per spese sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025
  • si concretizza in una detrazione fiscale del 75% da spalmare in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito
  • è alternativo e non cumulativo con il bonus ristrutturazione 50% previsto per le stesse spese (medesima cosa in riferimento al superbonus)
  • spetta per lavori fatti su edifici esistenti e non in costruzione
  • ai fini del beneficio bisogna possedere e conservare una serie di documenti (fatture di spesa, ricevute bonifico parlante, certificazione dell’amministratore di condominio, ecc.).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Subentro o voltura luce e gas quale covniene?
Articolo precedente

Cala la bolletta del gas ma per il Mercato Tutelato: ecco quanto si pagherà di meno a luglio

Obbligazioni di Bnp Paribas di tipo "inverse floater"
Articolo seguente

Obbligazioni BNP Paribas in euro e dollari “callable” con cedole decrescenti e variabili dal quinto anno