Solo cash i pagamenti della rottamazione delle cartelle (Agenzia delle entrate risposta n° 372/2023)

L'Agenzia delle entrate blocca non solo la compensazione con i crediti PA ma anche con i crediti per imposte pagabili tramite F24, la situazione si fa critica per molti contribuenti
1 anno fa
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Le somme dovute ai fini della rottamazione delle cartelle possono essere pagate solo cash. Ossia senza che sia ammessa alcuna compensazione né con i crediti commerciali né con i crediti vantati dai contribuenti per imposte quali Irpef, Iva, cedolare secca, ecc.

Questa è l’amara conclusione a cui è arrivata l’Agenzia delle entrate con la risposta n°372/2023.

Viene così confermata l’interpretazione da noi fornita in alcuni recenti approfondimenti. Si veda, ad esempio, Cessione del credito bonus ristrutturazione. Posso pagare le rate della rottamazione delle cartelle? secondo la quale chi aderisce alla sanatoria deve avere la liquidità necessaria per pagare le singole rate senza possibilità di utilizzare crediti per imposte o per forniture di beni o servizi alle P.

A.

La rottamazione delle cartelle. Un cenno

La finestra temporale utile per presentare domanda di rottamazione delle cartelle si è chiusa al 30 giugno, fatti salvi i termini più lunghi previsti per i territori alluvionati.

La domanda di adesione permette al contribuente di risparmiare ossia di versare all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, un importo più basso di quello che gli è stato contestato con la cartella, con l’avviso di accertamento esecutivo o con l’avviso di addebito INPS.

Infatti, chi sarà ammesso alla sanatoria pagherà:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute.

Saranno invece azzerate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Le rate della rottamazione delle cartelle

Il totale dovuto ai fini della rottamazione delle cartelle può essere pagato in unica soluzione entro il 31 ottobre. E’ ammesso anche il pagamento dilazionato con la prima rata da pagare sempre al 31 ottobre.

In particolare,  il totale dovuto ai fini della sanatoria potrà essere così pagato: versamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Rottamazione delle cartelle. Pagamenti solo cash (Agenzia delle entrate risposta n°372)

Fino ad oggi c’era il dubbio se il pagamento delle rate o della singola rate della rottamazione delle cartelle potesse avvenire utilizzando i c.d. crediti commerciali vantati per forniture di beni e servizi verso le PA (per imprese e professionisti) o i crediti vantati nei confronti dello Stato per imposte quali Irpef, cedolare secca, ecc. (per la generalità dei contribuenti).

Ebbene, con la risposta n°372/2023, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito questo dubbio.

Il comma 242 della Legge n°197/2023, Legge di bilancio 2023, in tema di rottamazione delle cartelle, stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Da qui, l’Agenzia delle entrate ritiene che

il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione ­ tramite Modello F24 ­ disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Dunque è esclusa la possibilità di pagare la rottamazione delle cartelle con crediti per imposte erariali (Irpef, cedolare secca, Iva, ecc.).

Inoltre, considerato che la norma sulla rottamazione delle cartelle, rispetto alla precedente rottamazione non contiene alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art.28-quater DPR 602/73) con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, anche tale modalità di pagamento è da ritenersi esclusa.

Riassumendo.

  • La domanda di rottamazione delle cartelle poteva essere presentata entro lo scorso 30 giugno;
  • è possibile pagare il totale dovuto per la sanatoria in unica soluzione o anche rate, il primo pagamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre;
  • per effettuate i pagamenti bisogna avere adeguata liquidità;
  • non è ammessa alcuna compensazione né con i crediti commerciali né con i crediti vantati dai contribuenti per imposte quali Irpef, Iva, cedolare secca, ecc.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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