Flat tax incrementale. Dal forfettario al semplificato, via libera alla tassa piatta

La flat tax incrementale è la tassa piatta introdotta dalla Legge di bilancio 2023 in via sperimentale
1 anno fa
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flat tax

Può un contribuente che quest’anno è passato dal regime forfettario al quello semplificato sfruttare per i redditi 2023 la nuova flat tax incrementale? Il quesito che è arrivato in redazione di Investire Oggi riguarda proprio il passaggio tra questi due regime fiscali che sono considerati entrambi quali regimi naturali per i titolari di partita iva individuale.

Fino allo scorso anno, ho operato in regime forfettario. A partire dal 2023, soprattutto perché voglio recuperare in dichiarazione dei redditi il bonus ristrutturazione, ho deciso di passare al regime semplificato.

Detto ciò, dando priorità a quanto appena detto, rispetto al reddito prodotto in più nel 2023 potrò applicare la fila tax? Preciso che ho aperto la partita iva nel 2020. Dunque, nel mio caso avrei lo storico reddituale rispetto al quale verificare l’incremento di reddito 2023 al quale applicare la tassa piatta. 

La flat tax incrementale

La flat tax incrementale è la tassa piatta introdotta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 in via sperimentale. Infatti, a oggi, trova applicazione solo rispetto ai redditi prodotti nel 2023. Sul reddito soggetto a flat tax non si paga l’Irpef e le relative addizionali. La tassa piatta si applica solo ai redditi di impresa o di lavoro autonomo, non in regime forfettario.

Così il comma 55 della legge citata,  per

“il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”.

La flat tax può essere applicata anche in assenza di un incremento di reddito.

Flat tax incrementale. Dal forfettario al semplificato, via libera alla tassa piatta

Come riportato nella circolare n° 18/2023, per individuare la base imponibile su cui calcolare la tassa piatta, si deve tenere conto del reddito prodotto nel 2023 e di quello più alto prodotto nel triennio 2020-21-2022.

Non è necessario avere dei dati di raffronto rispetto a tutto il triennio citato, tuttavia, in almeno una delle annualità 20-21-22, l’attività deve essere stata svolta per l’intero anno.

Inoltre, come indicato nella circolare citata, per i titolari di partita iva che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

  • ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
  • confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

A ogni modo, la flat tax si applica ai redditi prodotti in più nel 2023 rispetto al reddito più alto del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). Vanno presi in considerazione solo i redditi di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo.

Detto ciò, la base imponibile (reddito 2023-reddito più alto tra quello 2020-2021 e 2022):

  • non può superiore a 40.000 euro;
  • deve essere decurtata di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-22.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo.

E si rende applicabile la tassazione IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

In base a quanto detto finora, riteniamo che il contribuente passato dal forfettario al semplificato nell’anno 2023, potrà applicare la tassa piatta. Sempre nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge.

Riassumendo.

  • La flat tax incrementale è stata introdotta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 in via sperimentale;
  • non può essere applicata da chi è in regime forfettario;
  • la tassa piatta può essere applicata ai redditi 2023 di chi è passato dal regime forfettario a quello semplificato.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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