Rottamazione-quater per i debiti verso i Comuni. A oggi nessuna chance di proroga

Su volontà del Comune, la pace fiscale può riguardare sia le ingiunzioni di pagamento sia gli accertamenti esecutivi
1 anno fa
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Pace fiscale e Rottamazione debiti bollette
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Manca poco più di una settimana alla scadenza del 29 luglio, termine entro il quale i Comuni e gli altri enti territoriali possono decidere di applicare la rottamazione-quater e/o lo stralcio dei debiti fino a mille euro. I vantaggi della c.d. pace fiscale sono evidenti, con la rottamazione, il contribuente non paga sanzioni sul carente od omesso versamento effettuato. Anche gli interessi e l’aggio non devono essere versati. Con lo stralcio addirittura il debito viene annullato in automatico senza che a tal fine il contribuente debba presentare domanda.

Dunque, i Comuni devono decidere in sostanza se permettere ai propri cittadini (o comunque ai propri debitori) di pagare i debiti verso l’Ente, ad esempio per IMU, TARI, ex TASI, sfruttando i vantaggi della pace fiscale.

A oggi, sembrerebbero pochi i Comuni che hanno aderito alla pace fiscale e inizia a maturare la necessità di prorogare il termine del 29 luglio.

La rottamazione-quater nei Comuni e negli altri enti territoriali

La rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro, prima del DL 34/2023, decreto bollette, riguardava solo i crediti della cui riscossione era stata incaricata Equitalia, ora Agenzia delle entrate riscossione, ADER. Dunque, non potevano essere oggetto di pace fiscale i debiti dei contribuenti verso quegli enti che si occupano in proprio della riscossione o che si affidano ad un concessionario della riscossione privato. In tali casi, non c’è la formazione del ruolo e la successiva emissione della cartella, riconducibile solo all’attività di riscossione dell’Agente nazionale, ma la riscossione avviene tramite ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo.

Con l’intervento del DL Bollette, vengono ammessi alla pace fiscale anche tali tipi di “atti di recupero”.

L’attivazione della pace fiscale, non è automatica, ma ogni ente territoriale, se vorrà applicarla, dovrà adottare apposita delibera.

Inoltre, con l’eventuale delibera di attivazione della rottamazione-quater, il Comune dovrà definire:

  • il numero di rate e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento. Nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Rottamazione quater per i Comuni. A oggi nessuna proroga

L’adozione della delibera di attivazione della pace fiscale deve avvenir entro un termine preciso.

Da conteggiare dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Bollette.

In particolare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti(..)

Dunque, la delibera ossia il regolamento dovrà essere adottato entro il prossimo 29 luglio 2023, che essendo un sabato, quindi non un giorno festivo, non determina il differimento al primo giorno lavorativo successivo. Si veda il dossier ufficiale IFEL.

I provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale. E sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici. Nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”.

Come precisato dall’IFEL, non sussiste alcun obbligo di adozione di una delibera “negativa”, ovvero di una delibera con la quale l’ente formalizzi la sua volontà di non introdurre nel proprio ordinamento la pace fiscale.

A ogni modo, a oggi non ci sono spiragli per una proroga del termine del 29 luglio. Proroga che sarebbe opportuna considerata a oggi la scarsa adesione da parte degli enti interessati dal DL Bollette.

Riassumendo…

  • Entro il 29 luglio i Comuni e gli altri enti territoriali possono decidere di applicare la pace fiscale;
  • la possibile adesione riguarda sia la rottamazione-quater sia lo stralcio dei debiti fino a mille euro;
  • a oggi l’adesione alla pace fiscale sembrerebbe aver attratto pochi enti;
  • è necessaria una proroga del termine entro il quale adottare il provvedimento di adesione alla pace fiscale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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