Se arrivano con grande ritardo avvisi relativi a importi fatturati nelle bollette luce e gas, è possibile per l’utente rifiutare il pagamento? Se poi sono particolarmente alti, come nel caso di un conguaglio, cosa può fare il cittadino?
La tutela per il consumatore è data esclusivamente dalla prescrizione. Scaduto, infatti, un certo termine di legge, gli importi non fatturati e non comunicati all’utente non devono essere più liquidati.
Quando va, insomma, in prescrizione il conguaglio sulle bollette luce e gas? La domanda è particolarmente importante perché la legge non ammette ignoranza, per cui è possibile che il cittadino si trovi a pagare importi che in realtà non deve più.
Che cos’è la prescrizione e cosa deve fare il cittadino per avvalersene
Secondo il Codice Civile italiano, il distributore di energia non ha più il diritto di pagamento per gli importi fatturati, se la richiesta arriva con eccessivo ritardo. Il diritto di credito, in questo caso, cade in prescrizione, e il fornitore non può più agire contro il consumatore debitore. La prescrizione si applica sia nel caso in cui il cittadino non ha mai pagato sia se ha pagato ma non ritrova più le ricevute di pagamento.
Ma cosa deve fare il cittadino per avvalersi del diritto di prescrizione e non pagare? Diciamo subito che il meccanismo della prescrizione è automatico, vale a dire che si attiva al semplice decorso del tempo massimo. Il consumatore, dunque, non deve fare nulla, non deve compiere nessuna attività e non è tenuto a dichiarare al distributore di volersene avvalere. È consigliabile, comunque, dinanzi a un’istanza di pagamento caduta in prescrizione, rispondere eccependo la prescrizione, così da evitare inutili e noiosi contenziosi.
Il fornitore, invece, non deve limitarsi a richiedere il pagamento sulle bollette luce e gas ordinarie, ma deve spedire una raccomandata a.
Bollette luce e gas, incubo conguaglio: quando va in prescrizione e non deve essere pagato
Le bollette luce e gas vanno in prescrizione dopo 2 anni dalla decorrenza della data di emissione delle fatture. La norma si applica sia alle bollette in senso stretto, sia a eventuali conguagli relativi agli anni precedenti. Ma quando si applica la prescrizione? Questa forma di prescrizione biennale si applica sia sugli importi fatturati per la prima volta, sia se si tratta di ricalcoli e dunque conguagli su importi già fatturati tempo prima. Facciamo un semplice esempio. Se il distributore emette una bolletta sui consumi risalenti a più di due anni fa, il cittadino può tranquillamente rifiutare il pagamento. Lo stesso discorso vale per i conguagli. Se il venditore richiede il pagamento di importi aggiuntivi, i cosiddetti conguagli, relativi a consumi anteriori a due anni, l’utente può serenamente far valere il diritto di prescrizione.
Ricordiamo infine che la prescrizione vale per tutti gli importi riferiti a un periodo risalente a più di due anni e quindi comprende tutte le componenti delle bollette luce e gas, sia quelle relative alle quote variabili sia quelle relative alle quote fisse.
In sintesi…
1. In caso di bollette luce e gas relative a consumi antecedenti i due precedenti l’emissione, o di conguagli relativi allo stesso periodo, il cittadino può far valere il diritto di prescrizione
2. La prescrizione prevede che l’utente abbia la facoltà di non pagare le cifre dovute
3. Per avvalersi del diritto di prescrizione, il consumatore non deve fare nulla perché è automatico.