L’Agenzia Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 7052 da indicare nel Modello F24. Si riferisce al c.d. bonus riciclo.
Facendo un passo indietro nel tempo, il legislatore, per l’anno 2020, ha previsto il riconoscimento di un contributo pari al 25% (fino ad un massimo di 10.000 euro) del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti (art. 26 ter del decreto legge n. 34 del 2019).
Per le spese fatte da imprese e lavoratori autonomi, il bonus è riconosciuto nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Dove verificare il bonus spettante
Le regole attuative del bonus riciclo sono quelle dettate con decreto ministeriale 6 ottobre 2021. Tale provvedimento stabilisce che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti ai quali è riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
Il credito d’imposta spettante può essere consultato, da ciascun beneficiario, nel proprio cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito della stessa Agenzia Entrate. A questo, ricordiamo, si accede con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica), CNS (Carta nazionale servizi), oppure se abilitati, Fisconline/Entratel.
Bonus riciclo, il codice tributo è 7052
Come anticipato, il bonus riciclo si può utilizzare solo in compensazione nel Modello F24, da inviarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate. Proprio al fine di permettere la compensazione, con la Risoluzione n. 48/E del 2023, è stato istituito il codice tributo “7052”.
Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).
Riassumendo…
- il bonus riciclo è un credito d’imposta pari al 25% (fino ad un massimo di 10.000 euro) del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti
- le imprese e i lavoratori autonomi possono utilizzarlo solo in compensazione
- per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus riciclo nel Modello F2 è stato istituito il codice tributo 7052
- il bonus riciclo è previsto dall’art. 26 ter del decreto legge n. 34 del 2019 ed è regolamentato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2021.