Le mance percepite dai lavoratori del settore alberghiero e in generale del settore della ristorazione, possono essere “tassate” con un’imposta sostitutiva del 5%. La novità è stata introdotta con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Con la circolare n°26/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito, soffermandosi anche sugli adempimenti che il datore di lavoro deve porre in essere ai fini dell’applicazione della tassazione sostitutiva.
Partiamo dal presupposto che l’imposizione sostitutiva, rappresenta il regime naturale di tassazione delle mance; infatti sarà applicata la tassazione Irpef solo laddove il lavoratore rinunci per iscritto alla tassazione con l’imposta sostitutiva.
La tassazione sostituiva delle mance per i lavoratori degli alberghi e dei ristoranti
Quando si parla di tassazione sostituiva delle mance, in contanti o tracciate, si fa riferimento all’imposta del 5% prevista con la Legge di bilancio 2023.
Grazie alla legge citata, anziché far concorrere la mance alla base imponibile Irpef, il lavoratore del settore alberghiero e in generale del settore della ristorazione, può decidere di pagare sulle stesse un’imposta sostitutiva del 5%. L’intento del legislatore è chiaro. Combattere l’evasione che caratterizza quasi in senso assoluto queste somme che nella totalità dei casi sfuggono agli occhi del Fisco.
Affinché sia applicabile la tassazione sostitutiva è necessario che:
- il lavoratore sia titolare di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico (settore turistico-alberghiero e della ristorazione);
- che lo stesso abbia percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- il lavoratore non abbia manifestato la propria rinuncia alla tassazione sostitutiva.
Tasse sulla mance in alberghi e ristoranti. Adempimenti del datore di lavoro
Affinché trovi applicazione la tassazione sostitutiva è necessario che il datore di lavoro metta in atto una serie di adempimenti.
Ebbene, per quanto riguarda il datore di lavoro, questi deve:
- applicare l’imposta sostitutiva che deve versare utilizzando i codici tributo tassazione mance specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E;
- verificare a monte il rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta, includendo tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
- tenere conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in contanti.
Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva, mentre. In caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente. Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso può applicare l’imposta sostitutiva. In tale ipotesi recupererà le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Inoltre, il datore di lavoro deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
Riassumendo…
- La tassazione sostitutiva rappresenta il regime naturale di tassazione delle mance;
- l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro;
- il lavoratore può comunque decidere di applicare la tassazione ordinaria Irpef;
- la rinuncia richiede espressamente una dichiarazione scritta che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro.