Per essere partita IVA in regime forfettario è necessario che siano rispettati determinati requisiti. Tra questi è richiesto non aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi.
La verifica deve essere fatta con riferimento all’anno d’imposta precedente, per chi è già in attività. Quindi, ad esempio, nel 2024 non può essere forfettario chi nel 2023 ha superato il citato limite. Inoltre (questa è una novità), esce dal forfettario nel 2023 già in corso di anno chi nel 2023 stesso supera 100.000 di ricavi/compensi.
A tal proposito, un lettore ci pone un quesito.
La verifica del limite dei ricavi/compensi
Come anticipato, tra i requisiti per avere partita IVA in regime forfettario è richiesto di non superare 85.000 euro di ricavi/compensi.
Il superamento del limite porta l’uscita dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo. Tuttavia, dal 2023, se in corso di anno d’imposta si superano 100.000 euro di ricavi/compensi, l’uscita è immediata.
Esempi
- Contribuente partita IVA forfettaria che nel 2023 ha ricavi/compensi non superiore a 85.000 euro – può essere forfettario anche nel 2024
- Contribuente partita IVA forfettaria che nel 2023 ha ricavi/compensi superiore a 85.000 euro ma superiori a 100.000 euro – può rimanere forfettario nel 2023 ma NON anche nel 2024
- Contribuente partita IVA forfettario che nel 2023 ha ricavi/compensi superiore a 100.000 euro – deve uscire dal forfettario già nel corso del 2023 (da quando supera il limite) e NON può essere forfettario nemmeno nel 2024.
La rilevanza della plusvalenza nel forfettario
Venendo al quesito del nostro lettore, per rispondere occorre richiamare quanto chiarito dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 10/E del 2016 e ribadito nella Risposta 478/E del 2019.
le plusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario
Ciò, quindi, sta significando che l’eventuale plusvalenza realizzata dalla vendita del bene da parte del lettore NON concorrerà alla formazione del reddito d’impresa da assoggettare ad imposta sostitutiva propria del regime forfettario e non concorrerà nemmeno alla verifica della soglia di ricavi/compensi annui da non superare per stare nel regime stesso.