Per pagare il dovuto a seguito dell’adesione alla rottamazione cartelle edizione 2023 (la quater) sono concessi, per ogni scadenza, i c.d. 5 giorni di tolleranza.
Quindi, se non si paga alla scadenza, ci sono altri 5 giorni per pagare e non perdere i benefici della sanatoria.
Ma come si calcolano tali giorni? Si devono conteggiare anche il sabato e la domenica?
L’adesione alla rottamazione cartelle
La rottamazione cartelle edizione quater è stata prevista dalla legge di bilancio 2023. Si sostanzia nella possibilità di sanare, in maniera agevolata, i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Per aderirvi bisognava fare domanda entro il 30 giugno 2023. La scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2023, ma solo per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023 (decreto alluvioni).
A seguito della domanda, il contribuente riceve comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria. Tale comunicazione arriva, dall’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati).
Il pagamento (scadenze ordinarie e prorogate)
Non finisce qui. Poi bisogna pagare il dovuto. Ossia l’importo indicato nella comunicazione di accoglimento (contro il rigetto della rottamazione cartelle si può fare ricorso). Il pagamento è in unica soluzione o a rata (18 rate al massimo) a seconda di quanto si è scelto nella domanda.
L’unica soluzione scade il 31 ottobre 2023 (che è prorogato di 3 mesi per gli alluvionati). In caso di pagamento rateale, invece:
- le prime due rate, scadono rispettivamente da pagare entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 (anche qui c’è proroga di 3 mesi per gli alluvionati)
- le altre 16 rate, da pagarsi entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso del 2%.
Rottamazione cartelle, il calcolo dei 5 giorni di tolleranza
Le scadenze previste per il pagamento della rottamazione cartelle non sono categoriche.
Infatti, sono concessi i consueti 5 giorni di tolleranza previsti dall’art. 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119/2018.
Ne consegue che se, ad esempio, il contribuente non paga la prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023, può ancora rimediare pagando entro i 5 giorni successivi. Se non paga entro i 5 giorni successivi si decade dalla rottamazione.
Si decade anche se non si paga una sola rata.
In merito al calcolo di questi 5 giorni, regola prevede che non si conteggiano il giorno della scadenza e non si conteggia il sabato e la domenica se il 5° giorno cade in uno dei due.
Esempio
Il 31 ottobre 2023 (scadenza prima o unica rata) è martedì. Il 5° giorno cade di domenica. Quindi, si slitta al lunedì 6 ottobre 2023.
Riassumendo…
- la domanda per aderire alla rottamazione cartelle è scaduta il 30 giugno 2023 mentre scade il 30 settembre 2023 per coloro che al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
- la comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria arriva entro il 30 settembre 2023 (ovvero il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati)
- bisogna pagare l’importo dovuto entro le scadenze previste a seconda del piano di versamento scelto (unica soluzione o a rate)
- se non si paga alla scadenza sono dati 5 giorni di tolleranza
- i 5 giorni di tolleranza si calcolano non considerando il giorno della scadenza e non considerando il sabato e domenica se il 5° giorno cade in queste giornate
- se non si paga entro i 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla definizione agevolata.