Sconto fattura parziale: quando si considera sostenuta la spesa a cavallo di anno?

L’Agenzia Entrate, in speciale Telefisco 2023, ha messo in chiaro come imputare la spesa in caso di sconto in fattura integrale e parziale
1 anno fa
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sconto in fattura
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Anche se il decreto-legge n. 11 del 2023 ha sancito lo stop, dal 17 febbraio 2023, per lo sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, i contribuenti continuano o fare richieste di chiarimento all’Agenzia Entrate.

Richieste di chiarimenti che riguardano operazioni già compiute prima della citata data ovvero per operazioni di sconto e cessione poste in essere dopo lo stop e riferite alle specifiche deroghe previste dal medesimo decreto.

Una domanda è giunta nel corso di speciale Telefisco 2023 tenutosi qualche giorno fa.

In pratica un contribuente dice di trovarsi in due situazioni in merito allo sconto in fattura. In particolare:

fattura con sconto parziale (per bonus edilizio diverso dal superbonus) emessa a fine 2023 ma con pagamento del residuo nel 2024

fattura elettronica con sconto integrale (per superbonus 110%) emessa a fine 2023 ma inviata allo SDI solo il 10 gennaio 2024.

Si è voluto, quindi, sapere, in applicazione del principio di cassa, quando la spesa deve considerarsi sostenuta, ossia se nel 2023 o nel 2024.

Come funziona lo sconto in fattura integrale e parziale

Nell’ambito dei bonus edilizi, il legislatore ha previsto la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Lo sconto in fattura è concesso dall’impresa/fornitore, la quale a fronte di ciò matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione o cedere ulteriormente a terzi. Lo sconto è pari all’importo della detrazione spettante. Solo nel caso del superbonus 110% non può essere superiore all’importo della fattura (ma l’impresa matura un credito comunque del 110).

Quindi, ad esempio, in caso di bonus ristrutturazione 50%, se si è optato per sconto in fattura, l’impresa accorda lo sconto e matura un credito d’imposta del 50% della spesa. Il contribuente, risparmia il 50% subito e deve pagare, invece, l’altra metà.

Così come, in caso di superbonus 110%, se l’impresa accorda lo sconto matura un credito d’imposta del 110% della spesa, mentre il contribuente avrà lo sconto integrale della fattura (100%).

Come detto, dal 17 febbraio 2023, non sono più ammessi nei bonus edilizi lo sconto e la cessione del credito. Sono, tuttavia, previste deroghe.

Trovi qui tutti i casi in cui sono ancora possibili lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Fattura e spesa a cavallo di anno

Con riferimento al quesito posto in sede di Telefisco 2023, l’Agenzia Entrate risponde richiamando i chiarimenti già dati nella Circolare n. 24/E del 2020. In tale sede fu detto che, in caso di superbonus (quindi di sconto integrale) ai fini dell’imputazione della spesa bisogna far riferimento, invece che al momento effettivo di pagamento, all’anno in cui la fattura è emessa (Risposta n. 90/2021).

Quindi, poiché, per legge, la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa allo SDI, ne consegue che nel quesito posto, la spesa deve essere imputata al 2024 e non al 2023.

Nel caso, invece, di sconto parziale, poiché l’esborso monetario del residuo di spesa è nel 2024, anche in tal caso la spesa deve essere imputata a tale stesso anno (principio di cassa).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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