Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha previsto la possibilità, per il fornitore (che ha concesso lo sconto in fattura) e per i cessionari che hanno acquistato il credito (in caso di operazione di cessione del credito)
di spalmare in 10 anni l’utilizzo in compensazione del credito stesso, invece che nelle ordinarie quote previste in base al bonus ceduto.
Si tratta di una opzione (c.d. spalmacrediti) che deve essere comunicata all’Agenzia Entrate con le modalità indicate nel Provvedimento Prot.
A questo proposito un lettore ci fa presente che, in qualità di cessionario, ha provveduto a fare tale opzione effettuando la comunicazione. Ci chiede se può adesso procedere all’annullamento della stessa opzione e, se si, come e quando.
Sconto e cessione del credito nei bonus edilizi
Prima di tutto occorre ricordare che i bonus edilizi si concretizzano in una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di lavori di ristrutturazione sugli immobili. Lo sgravio è spalmato in più quote annuali di pari importo. Gli anni di rate dipendono dal tipo di bonus.
Prima del decreto-legislativo n. 11 del 2023, era prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- sconto in fattura da parte dell’impresa, la quale a sua volta, a fronte dello sconto matura un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi
- cessione del credito a favore dell’impresa stessa o a favore di altri soggetti. Il cessionario, ossia chi ha acquistato il credito lo utilizza in compensazione in F24 o lo cede ulteriormente a terzi.
Il menzionato decreto ha sancito, dal 17 febbraio 2023, lo stop alle due opzioni. Allo stesso tempo sono comunque state previste delle deroghe. Quindi, casi in cui sconto in fattura e cessione credito sono ancora possibili.
L’utilizzo del credito con opzione in 10 anni
Come detto, il credito che matura in capo al fornitore (in caso di sconto) o in capo al cessionario (in caso di cessione), può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto.
Regola dice che l’utilizzo in compensazione deve avvenire in quote annuali pari alle stesse relative quote di detrazione fiscale da cui il credito si è generato.
Quindi, ad esempio, se trattasi di cessione del bonus barriere architettoniche 75% (detrazione che avviene in 5 quote annuali di pari importo), il cessionario può utilizzare in compensazione il credito acquisito e lo può utilizzare in 5 quote annuali di pari importo. Si tenga presente che la quota non utilizzata in un anno non si riporta all’anno dopo (quindi è persa) e non si può chiedere a rimborso.
Con lo stesso decreto-legge n. 11/2023, il legislatore al riguardo ha previsto la possibilità per il cessionario (o fornitore in caso di sconto in fattura) di optare per l’utilizzo del credito in 10 anni.
Come detto questa scelta si deve comunicare all’Agenzia Entrate con le modalità indicate nel Provvedimento del 18 aprile 2023.
Cessione credito, come annullare l’opzione decennale
L’Agenzia Entrate ha ricevuto numerose richieste di chiarimento dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni di opzione di utilizzo in compensazione in 10 anni.
Pertanto, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, la stessa Agenzia Entrate, con successivo Provvedimento del 22 settembre 2023 ha sancito la possibilità di annullare una comunicazione già inviata.
Insomma, la scelta di spalmare la cessione credito in 10 anni è ritrattabile. A questo scopo, dal 5 ottobre 2023, sarà disponibile l’apposita funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti” accessibile dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate.
Prima di allora sarà possibile chiedere l’annullamento inviando l’apposito modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”.