Nel momento in cui si procede all’apertura di una Partita Iva, i fattori da tenere in considerazione sono diversi. In primis, occorre valutare lo status giuridico di chi intende avviarsi nell’ambito della libera professione.
Il primo e fondamentale distinguo riguarda la stessa figura professionale che intende procedere all’apertura. Anche perché è bene ricordare che, di per sé, la Partita Iva non costituisce un riconoscimento automatico dello stato di persona giuridica, sia l’aprente un professionista che una ditta individuale.
Condizione indispensabile, a tal fine, è la presenza di un’autonomia patrimoniale. Il che, di fatto, rende le società di capitali le più propense all’ottenimento dello stato di personalità giuridica. In questo senso, è opportuno fare un distinguo: se persona fisica può essere considerato ognuno che abbia una capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 del Codice Civile, figurando quindi come un soggetto di diritto, una persona giuridica deve necessariamente rispettare la condizione di autonomia patrimoniale perfetta. Punto, questo, indispensabile a tal fine. Ecco perché, da sola, la Partita Iva potrebbe non bastare a garantire tale stato. Basterebbe un’autonomia patrimoniale imperfetta da parte di una società di persone per far decadere il requisito.
Persona fisica o giuridica: cosa cambia (davvero) per una Partita Iva
Stando a quanto previsto dall’ordinamento italiano in materia, possono essere considerate persone giuridiche tutte le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ma anche le cooperative a responsabilità limitata.
La differenza tra “persone”
La distinzione tra persona fisica e giuridica permette di individuare al meglio anche i vari aspetti che una Partita Iva assume nei suoi effetti. Lo status giuridico, infatti, non dipende dalla persona in quanto tale ma dal diritto che determina lo stato dell’ente, il quale agisce in modo distinto, o meglio, a sé stante rispetto alle persone che ne fanno parte. Questo non implica che i componenti non possano disporre di un patrimonio proprio ma che questo non sarà considerato nell’ambito della valutazione dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’ente. Per questo il cerchio si restringe alle sole società di capitali.
Riassumendo
- La Partita Iva, di per sé, non determina la presenza di una personalità giuridica;
- lo status di persona giuridica è riconosciuto esclusivamente in presenza di un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto svincolata dalle disponibilità delle persone che compongono l’ente al quale si riferisce;
- la personalità giuridica è riconosciuta alle società di capitali;