Martedì scade la sanatoria delle irregolarità formali. Infatti, entro il 31 ottobre dovrà essere pagata la prima o unica rata richiesta dalla legge per chi volesse mettersi a posto rispetto alle irregolarità commesse fino al 31 ottobre 2022. La sanatoria conviene perché con un unico versamento di 200 euro, si sistemano tutte le irregolarità formali commesse nel periodo d’imposta per il quale si esegue il pagamento. Per fare un esempio, se il contribuente ha commesso 5 irregolarità nel 2021 e altrettante nel 2022, potrà versare 200 euro per periodo d’imposta e sanare la propria posizione.
C’è da dire che se il numero di violazioni commesse è basso vale la pena fare il confronto con il ravvedimento operoso che potrebbe far spendere di meno.
Andiamo a fare un riepilogo di ciò che può essere sanato con la pace fiscale, riprendendo anche le casistiche in cui è sufficiente pagare sola la sanzione senza rimuovere l’irregolarità commessa.
La sanatoria delle irregolarità formali
Possono essere oggetto di sanatoria (commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197):
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; - l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- la violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- l’irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997);
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- ecc.
Dunque si tratta di violazioni che non hanno avuto effetti sul tributo.
Come ben evidenziato dall’Agenzia delle entrate sul proprio portale possono avvalersi della sanatoria:
tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Sanatoria irregolarità formali. Martedì ultima chiamata
Per sfruttare la pace fiscale, il contribuente dovrà pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni commesse si riferiscono.
Nello specifico, il versamento può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
- oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Entro il 31 marzo 2024 andrà anche rimossa l’irregolarità commessa.
Ciò non sempre è necessario infatti, come già visto nel nostro approfondimento Sanatoria irregolarità formali. Casi in cui basta pagare solo la sanzione, la rimozione dell’irregolarità non è richiesta nei seguenti casi:
- violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, per l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
- violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato articolo 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
- ecc.
Le violazioni fuori dalla pace fiscale
Rimangono invece fuori dalla sanatoria, ad esempio: le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione; gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990) fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia; le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990).
Riassumendo.
- Entro il 31 ottobre dovrà essere pagata la prima o unica rata richiesta ai fini della sanatoria delle irregolarità formali;
- non sembra possibile applicare il c.d. lieve inadempimento;
- non sono oggetto di pace fiscale le violazioni relative al quadro RW del modello Redditi.