L’INPS pubblica un importante documento di prassi che fa luce sulla compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
Si tratta di chiarimenti indispensabili dopo che la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di avvalersi prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (c.d. LOAgri).
Cosa sono NASPI e DIS-COLL
La NASPI, ricordiamo, è una indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi.
La DIS-COLL, invece, è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri)
Come detto, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di avvalersi prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri).
La stessa manovra definisce tale, l’attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. Inoltre, ammette tra i soggetti che possono rendere il LOAgri, anche i percettori di NASPI e DIS-COLL.
Allo stesso tempo stabilisce anche che il compenso percepito da tali lavoratori:
- è esente da imposizione fiscale;
- non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Ciò, tuttavia, sempre entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile.
Cumulabilità NASPI/DIS-COLL e lavoro agricolo occasionale
In considerazione di queste nuove disposizioni normative, dunque, l’INPS emana chiarimenti sulla cumulabilità tra lavoro agricolo occasionale e NASPI/DIS-COLL (Circolare n. 89 del 7 novembre 2023). Qui, l’istituto, in estrema sintesi, precisa che:
- chi è percettore di NASPI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale agricolo entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse
- in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di NASPI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono cumulabili con la stessa NASPI/DIS-COLL e queste ultime non saranno oggetto sospensione, abbattimento o decadenza (trovi qui i casi in cui si perde il diritto alla NASPI).
- le giornate di lavoro in agricoltura sono valide ai fini contributivi per eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Riassumendo…
- la legge di bilancio 2023 ha introdotto il lavoro occasionale agricolo (LOAgri)
- si definisce tale l’attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore
- tra i soggetti ammessi ci sono anche i percettori di NASPI e DIS-COLL
- l’INOS emana chiarimenti sulla cumulabilità tra LOAgri e NASPI/DIS-COLL.