Tutto confermato per quanto riguarda il differimento della seconda rata di acconto IRPEF del 2023, quella in scadenza il 30 novembre prossimo. Abbiamo già più volte sottolineato come alcuni contribuenti possono godere di questo slittamento dell’adempimento. Una notizia sicuramente che ha fatto contenti molti contribuenti che anziché pagare adesso, potranno iniziare a farlo nel 2024, e perfino a rate.
Adesso arriva anche la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 31 del 2023. Con tutti i chiarimenti necessari per i contribuenti interessati.
Rinvio pagamento F24 redditi 2023, arriva la conferma dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fuga qualsiasi dubbio riguardo al posticipo della scadenza del secondo acconto Irpef in scadenza il 30 novembre 2023. Come previsto dal Decreto Anticipi, ovvero dal DL n° 145 del 2023, alcuni contribuenti potranno godere del vantaggio dello slittamento di questi pagamenti. Si tratta di un autentico rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Il differimento della scadenza è al 16 gennaio 2024. In pratica i contribuenti potranno pagare tutto il 16 gennaio 2016, o addirittura pagare in 5 rate mensili. Infatti c’è anche l’opzione rateizzo, con la prima scadenza il 16 gennaio e l’ultima il 16 giugno. Si tratterebbe di 5 rate di pari importo. Sostenere alcuni contribuenti in questa fase di grave crisi economica è alla base del provvedimento.
Ecco chi sono i beneficiari del differimento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi
L’agevolazione, perché di questo si tratta, riguarda soggetti che sono titolari di partita Iva e che hanno compensi, fatturati e ricavi non superiori a 170.000 euro (nell’anno di imposta 2022, ndr).
Come verificare se si ha diritto al rinvio
Come anticipato, la circolare non fa altro che chiarire tutti i punti nevralgici del provvedimento, in modo tale da rendere meno problematico il capire se si rientra o meno nell’agevolazione. Il primo passo importante è comprendere quali siano i ricavi e i proventi entro 170.000 euro. Nella circolare si legge che “allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000
euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR e dichiarati per il periodo d’imposta 2022”. Per i contribuenti che hanno più attività contemporaneamente, se queste hanno codici ATECO differenti, bisogna sommare i ricavi ed i proventi di tutte le attività. I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate quindi sono questi e riguardano soprattutto il calcolo della cifra di ricavi e compensi da non eccedere.