Chi ha un rapporto di lavoro dipendente ed ha la necessità di assistere un familiare disabile (genitore, figlio, sorella, ecc.) ha il diritto ai permessi 104. Ossia alla possibilità di assentarsi dal lavoro, per 3 giorni al mese (frazionabili anche in ore) senza perdere la retribuzione. Per i giorni di assenza, infatti, il lavoratore percepirà un’indennità.
Il diritto ai permessi spetta sia laddove si è dipendente del settore privato sia in caso di dipendente presso la pubblica amministrazione.
È stata anche abolita la misura del referente unico.
A proposito di permessi 104 arriva in redazione il seguente quesito:
“Sono un lavoratore dipendente con padre disabile. Vorrei fruire dei permessi 104 per assistere mio padre. Ma prima sono a chiedervi di sapere se i giorni di assenza da lavoro incideranno sul calcolo della tredicesima in busta paga.”
Ammessi ed esclusi
Per chiedere permessi 104 all’azienda o all’ente per cui si lavoro è necessario presentare prima la domanda di autorizzazione all’INPS. Solo dopo il rilascio di tale autorizzazione è possibile chiedere al datore di lavoro di assentarsi dal lavoro nei giorni o ore in cui si presenta l’esigenza di assistere il familiare disabile. L’autorizzazione si chiede all’INPS una sola volta.
Possono fruire dei permessi, purché lavoratori dipendenti:
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Li può chiedere anche il disabile per se stesso. Non spettano, invece, a:
- lavoratori a domicilio;
- addetti ai lavori domestici e familiari;
- lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori parasubordinati.
Permessi 104 e tredicesima
I permessi 104, come detto sono regolarmente retribuiti.
Venendo al quesito del lettore, tale indennità concorre regolarmente alla maturazione della tredicesima (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 2005). Anzi, la quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità.
Inoltre gli stessi permessi non incideranno nemmeno sul diritto alle ferie e sull’anzianità contributiva e di servizio.