Con l’intenzione di intensificare la lotta all’evasione fiscale, con la manovra di bilancio 2024, il legislatore andrà con mano ancor più pensante sulle c.d. “partita IVA apri e chiudi”. Un fenomeno molto diffuso in Italia. C’è chi apre partita IVA solo con l’intento di accedere ad esempio a misure agevolative (contributi a fondo perduto, ecc.) oppure per effettuare frodi di altro tipo (emissione fatture false, ecc.) per poi chiuderla immediatamente dopo. Il tutto senza in realtà mai esercitare effettivamente l’attività.
Un fenomeno per il quale già la legge di bilancio 2023 aveva messo in campo uno strumento di contrasto e che ora verrà a rafforzarsi con la manovra del prossimo anno. Una manovra che, ricordiamo, ad oggi, si trova ancora in esame parlamentare. Quindi, per essere definitiva la novità che ci apprestiamo ad illustrare si dovrà, comunque, aspettare il testo della finanziaria che sarà licenziato dal potere legislativo e che sarà spedito in Gazzetta Ufficiale.
I rischi della partita IVA apri e chiudi
La legge sulla partita iva apri e chiudi (art. 35 DPR n. 633/1972, come modificato dalla legge di bilancio 2023) prevede che alla richiesta di attribuzione di partita IVA, l’Agenzia delle Entrate, laddove a seguito di un’analisi di rischio ritiene opportuno, convoca il contribuente.
Tale convocazione è finalizzata a chiedere l’esibizione di documentazione idonea a provare l’effettivo esercizio dell’attività.
Se il contribuente NON dovesse presentarsi alla convocazione oppure se dovesse fornire una documentazione non idonea a giustificare la partita IVA, l’Agenzia Entrate
- emana un provvedimento di cessazione dell’attività;
- e contestualmente irroga una sanzione amministrativa di 3.000.
I criteri di valutazione rischi della partita IVA apri e chiudi sono quelli definiti con il Provvedimento Prot. n. 156803/2023. Ad esempio, sono valutati elementi riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica secondo le modalità di seguito esposte.
La riapertura solo con garanzia fideiussoria
Se l’Agenzia Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, al contribuente comunque non è vietato riaprirla successivamente. In tal caso, tuttavia, il fisco chiede garanzie. Infatti, il contribuente a tal fine dovrà presentare prima una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria stessa.
La garanzia, la cui durata deve esser di tre anni, deve avere un importo non inferiore a 50.000 euro. Se però, sono state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della garanzia deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.
Partita IVA apri e chiudi, novità legge di bilancio 2024
La manovra di bilancio 2024 vuole intervenire proprio con riferimento alla necessità della garanzia. In particolare intende estendere la citata garanzia pure in caso:
- di notifica, da parte dell’Agenzia Entrate, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA. Anche nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno cessato l’attività.
Anche in tale ipotesi, dunque, se il contribuente, dopo la notifica del provvedimento di cessazione, vuole riaprire la partita IVA deve presentare la garanzia di cui sopra.
Riassumendo…
- in base alla legge di bilancio 2023, se l’Agenzia Entrate rileva profili di rischio verso una c.d. partita IVA apri e chiudi, convoca il contribuente
- se questi non si presenta alla convocazione o non fornisce documentazione idonea a dimostrate l’effettivo esercizio dell’attività, l’Agenzia Entrate emana provvedimento di cessazione attività e irroga sanzione di 3.000 euro
- il contribuente, dopo il provvedimento di cessazione, può riaprire partita IVA solo presentando idonea garanzia
- la legge di bilancio 2024 estende la necessità di garanzia anche nel caso riapertura partita IVA a seguito della notifica di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione anche nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno cessato l’attività.