L’Agenzia delle entrate ritorna sui suoi passi. L’agevolazione Decontribuzione Sud è tassata, infatti non rientra nella previsione generale di non imposizione ai fini fiscali prevista in favore degli aiuti erogati alle imprese e ai professionisti durante la pandemia. La nuova interpretazione si scontra con le indicazioni di favore contenute nelle risposte n° 618 e 648 del 2021 nonchè in una risposta ad interpello della direzione regionale del Lazio.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le nuove riposte n°458 e 459 del 2023.
L’agevolazione decontribuzione Sud
L’articolo 27 del DL 104/2023 regola la c.d Decontribuzione Sud riconosciuta in favore dei datori di lavoro privati.
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente […] un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) […]’
Nei fatti, l’agevolazione si sostanzia in un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL in favore dei datori di lavoro privati la cui sede di lavoro è situata in aree svantaggiate, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione opera nel rispetto dei limiti di cui alla normativa europea in essere durante la pandemia.
Tuttavia, in base all’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 (“decreto Ristori”) i “contributi” e le “indennità” di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito della pandemia, purché diversi da quelli già esistenti prima, spettanti agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi, sono esclusi dal calcolo del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione Irap e non impattano sul rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (rapporto di deducibilità degli interessi passivi).
Nei fatti, c’è una detassazione generalizzata per tutti i contributi Covid.
Decontribuzione Sud, l’agevolazione è tassata (Risposte Agenzia delle entrate)
Proprio rispetto alla detassazione dei contributi Covid, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se questa possa riguardare anche la Decontribuzione Sud.
Secondo l’Agenzia delle entrate, riposte n°458 e 459 del 2023 sulla Decontribuzione Sud:
- l’esonero contributivo in esame si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale;
- con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Ciò implica, in tal caso, non trova applicazione la detassazione di cui all’articolo 10bis citato. Nei fatti non c’è una ristoro rispetto ad un costo sostenuto.
Questo perché secondo l’Agenzia delle entrate, laddove si attivasse la detassazione, si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo e, con l’effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo COVID19.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate non ritiene applicabile la disciplina di cui all’articolo 10 bis del Decreto Ristori, all’agevolazione Decontribuzione Sud.
Si tratta di una tesi abbastanza opinabile posto che ad esempio, la norma fa riferimento ad un esonero parziale e non ad una riduzione dell’aliquota. Inoltre, nel modello DM 10, l’esonero contributivo è qualificatao dall’INPS come credito a favore del contribuente.
Riassumendo..
- La Decontribuzione Sud consiste in un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL;
- il legislatore prevede una detassazione generalizzata per tutti i contributi Covid erogati durante la pandemia;
- la Decontribuzione Sud non è esente ai fini fiscali.