Canone concordato. Quando è possibile riutilizzare la vecchia attestazione?

Non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione concordato, purché rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale
1 anno fa
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In materia di contratti di locazione a canone concordato, l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito a livello locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentati può essere riutilizzata per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio. Dunque, non sarà necessario chiedere di volta in volta una nuova attestazione

L’Agenzia delle entrate ha dato questo importante chiarimento in un recente documento di prassi.

Nei fatti, l’attestazione avrà durata quasi illimitata. Attenzione però, rimangono in essere le specifiche casistiche al verificarsi delle quali è necessario richiedere una nuova attestazione.

I contratti di locazione a canone concordato

La L. n° 431/1998, all’art.2, c.3 regola i contratti a canone concordato.

In alternativa al tipico contratto “4+4” a canone libero (previsto dal comma 1 del medesimo articolo), le parti possono stipulare contratti di locazione a canone c.d. concordato.

Sulla base di tali contratti, il canone, la durata del contratto di locazione e altre condizioni contrattuali sono definiti:

  • sulla base di quanto stabilito in appositi accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia;
  • sulle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

La durata di tali contratti non può essere inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto ove le parti “non concordino” sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni. Fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni ammesse per legge.

I contratti a canone concordato godono anche di agevolazioni ai fini IMU. E non solo.

Canone concordato. Quando è possibile riutilizzare la vecchia attestazione?

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017, ha ridefinito tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.

431

I contratti di locazione a canone concordato devono rispettare i contenuti dell’accordo locale ossia in essere nel Comune in cui è ubicato l’immobile (vedi pr. precedente).

Le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (art.1 comma 8 del decreto citato).

Per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori. Secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale. In tal modo si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito a livello locale. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Cosa dice la circolare AGE

Nella circolare n°15/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata. Fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione. Atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione e purché rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.

Riassumendo…

  • L’attestazione del contratto di canone concordato può essere riutilizzata per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, salvo modifica rilevanti;
  • non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione concordato, purché rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale;
  • serve una nuova attestazione se nel frattempo è intervenuto un nuovo accordo territoriale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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