Tirocinio e reddito di cittadinanza sono compatibili anche se il primo è retribuito?

Il tirocinio e il reddito di cittadinanza sono misure compatibili anche se il primo è retribuito? Ecco come funziona.
12 mesi fa
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Assegno di inclusione in pagamento il 26 gennaio, ma siamo sicuri che avete fatto tutto in regola?
Foto © Pixabay

Chi svolge un tirocinio retribuito ha diritto al reddito di cittadinanza? Come canta Caparezza con il brano La scelta: “Mio padre è d’umore un po’ grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c’è rimasto male. Padre lascia stare l’alcool, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini”. In teoria la vita è il risultato delle nostre scelte.

A ogni nostra azione, d’altronde, corrisponde una reazione e relative conseguenze.

Non tutto, però, dipende dalla nostra volontà. Lo sanno bene, purtroppo, tutti coloro che nonostante inviino continuamente curriculum non riescono a trovare un impiego. Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in aiuto i vari sussidi messi in campo dal governo a sostegno delle persone economicamente in difficoltà, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

Tirocinio e reddito di cittadinanza sono compatibili anche se il primo è retribuito?

Il 2023 segnerà l’ultimo anno di erogazione del sussidio targato Movimento 5 Stelle che a partire dal prossimo anno verrà definitivamente rimpiazzato da nuove misure. Ma il reddito di cittadinanza è compatibile con il tirocinio se quest’ultimo è retribuito? Ebbene, a fornire delucidazioni in merito ci pensa l’Inps attraverso la circolare numero 43 del 20 marzo 2019. Stando a quest’ultima:

“Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. […] I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio”. Viene inoltre precisato che “non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. Nel caso, invece, di svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda”.

Il tirocini e il reddito di cittadinanza, pertanto, sono compatibili.

Ne consegue che il sussidio continua ad essere corrisposto anche mentre il soggetto interessato svolge un periodo di stage.

L’obbligo di comunicare tutti i redditi ai fini Isee

È comunque sottolineare che tutti i redditi derivanti da attività lavorativa, compreso il tirocinio, devono essere inseriti nell’Isee. Le somme percepite, infatti, vanno ad influire sul valore dell’Isee che a sua volta viene preso come punto di riferimento per determinare il diritto o meno al reddito di cittadinanza. Stando a quanto previsto dal regolamento Isee, eventuali variazioni di reddito hanno impatto solamente dopo due anni. Considerando che il prossimo 31 dicembre sarà l’ultimo mese di erogazione del reddito di cittadinanza, pertanto, eventuali tirocini svolti nel corso del 2023 non potranno avere alcun impatto.

Assegno di inclusione e obbligo di comunicare i tirocini con importo superiore a 3 mila euro annui

A partire dal 2024 il reddito di cittadinanza verrà rimpiazzato dall’Assegno di inclusione. Quest’ultimo è cumulabile con i tirocini fermo restando determinati limiti. Come si evince dal comma 7 dell’articolo 3 del Decreto Legge numero 48 del 2023, infatti:

“In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi“.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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