La NASPI costituisce, da anni, un pilastro del sistema di sicurezza sociale italiano, fornendo un supporto essenziale per chi si trova in una situazione di disoccupazione involontaria. Il diritto a percepirla dipende da diversi fattori.
In primis è richiesto che il lavoratore dipendente abbia perso involontariamente l’occupazione. Inoltre questi deve poter contare 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti la perdita del posto.
Il beneficio si concretizza in un’indennità mensile pagata dell’INPS per un certo periodo di tempo. Tale indennità è anche compatibile con altre fonti di reddito.
A questo proposito, un nostro lettore ci pose il seguente quesito:
“Ho perso il lavoro e sto percependo la NASPI. Sono anche iscritto all’Università e ho percepito una borsa di studio per merito scolastico pari a 5.600 euro (non sono assegnista e nemmeno un dottorando). Chiedo di sapere se perdo la NASPI oppure conservo ancora il diritto a percepirla per il rimanente periodo che rimane”.
La discriminante
Per rispondere al lettore e, quindi, capire se la borsa di studio e la NASPI sono compatibili è necessario fare una distinzione tra:
- borse lavoro, stage, tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
- assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L’assegnista, ricordiamo, è la figura professionale che opera nel campo della ricerca scientifica. Per l’attività di ricerca svolta questi percepisce un assegno. Il dottorando è colui che aspira al dottorato di ricerca, ossia colui che studia per conseguire il massimo dei titoli di studio in una determinata disciplina. A tali soggetti è assegnata una borsa di studio.
NASPI e borsa di studio: quando sono compatibili
I redditi riferiti a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, dal punto di vista fiscale, rappresentano redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 TUIR).
Tuttavia, l’attività svolta non viene considerata come attività lavorativa. Quindi, è come se il soggetto che percepisce quella fonte di ristoro sia ancora in stato di disoccupazione. Ne consegue che, ad esempio, una borsa di studio ricevuta dallo studente “per merito” è interamente cumulabile con l’indennità NASPI.
Cosa diversa, invece, per le borse di studio dei dottorandi e per gli assegni di ricerca. La loro attività si considera come “lavorativa”. Quindi, la NASPI in tal caso si riduce se la borsa di studio o l’assegno di ricerca (insieme a eventuali altre fonti di reddito) NON supera 8.145 euro e il percettore deve comunicare all’INPS il reddito presunto. La NASPI, invece, è persa al superamento di 8.145 euro.