Riforma fiscale. Novità su ritenute d’acconto, CU e 770

Con la riforma fiscale, i committenti che corrispondono compensi da lavoro autonomo nei confronti dei soggetti in regime forfettario non saranno tenuti a rilasciare la certificazione unica
1 anno fa
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In attuazione della c.d. riforma fiscale,  il Governo ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. 

Oltre ad apportare diverse novità alle disposizioni relativa alla dichiarazione precompilata, il decreto interviene anche in materia di ritenute d’acconto, certificazione unica e 770.

In sostanza, vengono semplificati gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta ossia a coloro i quali corrispondono compensi per lavoro autonomo prestato a loro favore.

Vediamo nello specifico cosa cambia con la riforma fiscale.

Le novità in materia di ritenute d’acconto

Partiamo dalle novità previste dal Governo in materia di ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo.

Il decreto sulla semplificazione interviene sulle disposizioni di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

Tale norma dispone che committenti che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi,  anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche’ non esercitate abitualmente,  devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. Con obbligo di rivalsa significa che a pagare la ritenuta è colui che effettua la prestazione. Anche se il versamento è effettuato dal committente.

Nei fatti, il compenso corrisposto al lavoratore autonomo viene decurtato in fattura di un importo pari al 20% del lordo spettante allo stesso lavoratore.

La riforma fiscale interviene consentendo al committente di rinviare il pagamento della ritenuta effettuata in capo al lavoratore autonomo.

Nello specifico, anziché versare la ritenute entro il 16 del mese successivo a quella di effettuazione, sarà possibile:

  • cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
  • se di importo poco significativo.

Per importo poco significativo si intende una totale ritenute effettuate non superiore a 100 euro.

Nel complesso: se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute (autonomo e altri redditi) non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La disposizione in commento consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta (vedi relazione illustrativa decreto in esame).

Viene inoltre previsto che: il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. La novità si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Ritenute d’acconto condomini

Novità si registrano anche per quanto riguarda le ritenute effettuate dai condomini.

In particolare,

  • sono anticipate al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta;
  • il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

La norma a oggi in essere prevede che il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’ effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.

Cambia la certificazione unica per i compensi ai forfettari

Novità si registrano anche per quanto riguarda la certificazione unica dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in regime forfettario.

Nello specifico, coloro i quali corrispondono compensi da lavoro Autonomo nei confronti dei soggetti in regime forfettario  o che si avvalgono del regime di vantaggio non saranno tenuti a rilasciare la certificazione unica. Dunque avranno un adempimento in meno da effettuare.

Ciò vale con effetti dai compensi corrisposti dal 2024 in avanti.

Cosicché, rispetto ai compensi pagati nel 2023, l’obbligo rimane in essere.

La relazione illustrativa spiega la novità riconducendola al fatto che dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario, saranno tenuti alla fatturazione elettronica tramite S.d.I. Dunque, sembrerebbe che, sempre secondo la relazione citata, alla fattura emessa corrisponda sempre un incasso. Ma sappiamo che non è così, posto che ci possono essere anche casi di emissione anticipata della fattura. Con incasso che avviene solo in data successiva.

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa. Ciò significa che a fronte di un reddito percepito scatta per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. Dunque permangono dei dubbi sulla portata e sulla ratio della novità.

Le novità sul 770

Il decreto in esame interviene anche in materia di 770.

In via sperimentale e facoltativa i sostituti d’imposta potranno comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo utilizzando i servizi dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24.

Nello specifico, anziché indicare i dati nel 770, i sostituti d’imposta che erogano compensi qualificato come redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche:

  • l’importo delle ritenute e delle trattenute operate,
  • gli eventuali importi a credito e
  • gli altri dati.

Dunque tramite la presentazione dell’F24 si assolverà anche all’indicazione dei dati nel 770.  Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno individuati gli “altri dati” da inserire in F24.

L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.

Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

Infine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Nel complesso, oltre alle novità della riforma fiscale in materia di dichiarazione precompilata, ce ne sono altre non di meno importanza, che semplificheranno gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale interviene per semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
  • anche i sostituti d’imposta beneficiano delle semplificazioni;
  • si cerca di evitare la duplicazione degli adempimenti o di semplificare la loro esecuzione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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