Tra pochi giorni tutti gli operatori commerciali presenti sul territorio italiano (residenti o stabiliti) saranno tenuti a documentare le operazioni effettuate tramite fattura elettronica 2024. Non cambiano le regole ordinarie in termini di obbligo di emissione, alternatività con lo “scontrino”, individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, ecc.
Ciò che cambia è solo la modalità di emissione della fattura. Si passa per tutti dalla fattura cartacea a quella elettronica tramite Sistema di Interscambio, S.d.I. Non sono ammessi altri canali elettronici.
Tuttavia, nel DL Milleproroghe che oggi sarà all’esame del Consiglio dei Ministri, per alcuni soggetti Iva è previsto un divieto di emissione della fattura elettronica. Dunque tali soggetti dovranno continuare a fatturare con il cartaceo o con altri canali elettronici diversi dallo S.d.I.
Vediamo nello specifico chi nel 2024 non potrà emettere fattura elettronica.
La fattura elettronica 2024. Addio al cartaceo
Dal 1° gennaio 2024 verrà meno una delle tante semplificazioni previste per coloro i quali a oggi sono in regime forfettario o in regime di vantaggio.
Infatti, anche tali soggetti, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti dovranno cimentarsi con la fattura elettronica 2024.
Nel complesso, l’obbligo si estenderà anche ai (vedi art.18 del DL 36/2022, c.d. decreto PNRR):
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Si ponga attenzione al fatto che rispetto ai soggetti appena elencati l’obbligo è già scattato dal 1° luglio 2022, laddove i ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno sono stati superiori a 25.000. In caso contrario (ricavi 2021 non superiori a 25.000 euro) l’obbligo di fattura elettronica decorre dal 1° gennaio 2024.
Nonostante la possibilità di rinviare la fatturazione elettronica per i soggetti sotto soglia, molti contribuenti hanno deciso di iniziare a cimentarsi con la fatturazione elettronica già dallo scorso anno.
A ogni modo, dal 1° gennaio 2024 non ci saranno più distinzioni. Al di là dl regime fiscale/contabile adottato tutte le partite iva dovranno fatturare tramite S.d.I. Facendo attenzione all fatturazione elettronica 2024 verso privati.
Fatturazione elettronica per tutti dal 2024. Tranne alcuni casi
In base a quanto detto finora, gli operatori commerciali non potranno che fatturare in formato elettronico tramite S.d.I.
A oggi, ci sono degli operatori commerciali rispetto ai quali, il legislatore ha previsto un divieto di fatturazione elettronica. Ciò vale per gli operatori sanitari, in considerazione della sensibilità dei dati trattati.
Nello specifico, il divieto è previsto:
- dall’articolo 10-bis, Dl 119/2018, in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(medici, farmacie, fisioterapisti; logopedisti; ecc.);
- dall’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati.
Tale divieto sarebbe dovuto scadere al 31 dicembre. Con obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024 anche per gli operatori sanitari. Tant’è che in giro per il web già da un pò si vedono messaggi promozionali di software per la gestione della fattura elettronica di medici e altri operatori sanitari.
Tuttavia, nel DL Milleproroghe che oggi sarà all’esame del Consiglio dei Ministri, è prevista la proroga del divieto, almeno per tutto il 2024. Dunque, niente fattura elettronica nel 2024 per le spese sanitarie.
Rimane fermo che medici, fisioterapisti, ecc, dovranno invece fatturare in formato elettronico laddove il committente sia un soggetto diverso da una persona fisica.
Ciò vale anche laddove la prestazione sia resa al privato (nell’esempio, l’atleta.)
Tuttavia, come da risposta n°307/2019,
La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere. Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.
Nei fatti, laddove il committente sia una persona giuridica, ma la prestazione sia resa verso il privato, nella fattura emessa in formato elettronico via SdI, non ci deve essere alcuna indicazione del nome del paziente. O di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Ciò non toglie che le parti (cedente e committente) possano utilizzare delle codifiche (ad esempio n° polizza) che permettano loro di associare quella specifica prestazione a quel determinato soggetto nei cui confronti la stessa è stata effettuata.
Riassumendo…
- Dal 1° gennaio 2024 le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico;
- fino a oggi per gli operatori sanitari è stato previsto un divieto di fatturazione elettronica;
- nel DL Milleproroghe che oggi sarà all’esame del Consiglio dei Ministri il divieto di fattura elettronica sarà prorogato.