Il regime forfettario, come ormai noto, è stato leggermente ritoccato dalla legge di bilancio 2023. La manovra dell’anno trascorso ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite annuo di ricavi/compensi da non superare per essere nel regime.
Inoltre, ha stabilito che: laddove nell’anno d’imposta si dovessero superare 85.000 euro di ricavi/compensi ma non 100.000 euro si esce dal regime a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo. Laddove, invece, nell’anno d’imposta si dovessero superare 100.000 euro, l’uscita è immediata già a partire dall’operazione che ha determinato il predetto superamento.
Da ricordare anche che, dal 1° gennaio 2024, per tutti i forfettari è entrato in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica verso tutti i soggetti. Per alcuni, l’obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2022 (si tratta dei forfettari che nel 2021 avevano dichiarato ricavi/compensi superiori a 25.000 euro).
L’aliquota di tassazione (ordinaria e ridotta)
Ciò non è cambiato rispetto al passato è la tassazione del reddito che deriva dall’esercizio dell’attività (imprenditoriale o professionale).
Il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali. L’aliquota applicabile è del 15%. Tuttavia, per chi inizia nuova attività l’aliquota scende al 5% per i primi 5 anni.
L’aliquota agevolata, in dettaglio, si applica purché chi inizia la nuova attività, scegliendo il regime forfettario, rispetta tutti i seguenti requisiti (comma 65 legga bilancio 2016):
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se si prosegue un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Tutti i chiarimenti sull’aliquota 5% del forfettario sono contenuti nella Circolare Agenzia Entrate n.
Regime forfettario, chi può essere al 5% nel 2024
Se rispettate tutte le predette condizioni, dunque, chi apre partita IVA nel 2024 nel forfettario, potrà applicare l’aliquota del 5% (invece che del 15%) per i periodi d’imposta dal 2024 al 2028. Questo significa che
- dal Modello Redditi/2025 (anno d’imposta 2024) fino al Modello Redditi 2029 (anno d’imposta 2028 liquiderà la tassazione sostitutiva con aliquota 5%;
- dal Modello Redditi 2030 (anno d’imposta 2029) dovrà liquidare l’imposta sostituiva applicando l’aliquota ordinaria del 15%.
Per il periodo d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025), ovviamente potranno applicare il 5% anche coloro che hanno iniziato attività negli anni precedenti e che si trovano ancora nel quinquennio di applicazione.
È il caso di chi ha iniziato attività negli anni d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023. Per chi ha iniziato nel 2020 l’anno d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025) sarà l’ultimo in cui vedrà la chance di applicare il 5%.
Riassumendo…
- il regime forfettario è stato ritoccato (nel requisito riferito al limite di ricavi/compensi) dalla legge di bilancio 2023
- ciò che non è cambiato è la tassazione del reddito
- il forfettario paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, con aliquota del 15%
- l’aliquota di tassazione scende al 5% per coloro che iniziano nuova attività nel rispetto di tutti i requisiti di cui al comma 65 legge bilancio 2016
- l’aliquota 5% si applica per i primi 5 anni di attività
- chi, ad esempio, inizia attività nel 2024 applicherà l’aliquota ridotta fino al periodo d’imposta 2028 (Modello Redditi 2029)
- applica l’aliquota 5% nel periodo d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025) anche chi ha iniziato attività negli anni precedenti e che si trovano ancora nel quinquennio di applicazione.