Hai venduto degli oggetti on line tramite una o più piattaforme e ora ti viene chiesto di compilare la comunicazione DAC 7?
Ebbene, la DAC 7 è una direttiva europea che impone agli stati membri di collaborare tra loro per lo scambio di informazioni al fine di combattere l’evasione fiscale. Cosicché, una volta che il contribuente tramite piattaforme quali ad esempio, Vinted, ebay, ecc. ha venduto beni o servizi oltre una certa soglia, gli verrà chiesto di compilare la suddetta comunicazione DAC7.
Il gestore della piattaforma raccoglierà tutti i dati degli utenti attivi sul proprio sito o app, per poi inviarli all’Agenzia delle entrate.
Rispetto all’anno 2023, l’invio al Fisco dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2024. La compilazione della DAC 7 non comporta necessariamente obblighi fiscali in termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o di pagamenti delle imposte.
La DAC 7
La direttiva, (UE) 2021/514 del Consiglio, direttiva DAC 7, prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs 32/2023.
Dunque, il decreto citato da piena attuazione alle nuove regole anche rispetto alle piattaforme operanti in Italia.
Ciò comporta che i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
E’ considerato gestore di piattaforma un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione: sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati; sia i piccoli inserzionisti.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla DAC7, sono stati individuati:
- le definizioni utili alla comprensione dell’adempimento;
- i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
- le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, hanno deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione.
Lo stesso provvedimento definisce, tra l’altro, gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti i gestori di piattaforma esclusi. Quest’ultimi sono comunque tenuti a dimostrare al Fisco di non rientrare tra i soggetti obbligati a comunicare i dati dei propri venditori. Attestando il motivo di esclusione.
Vendite on line. Dati al Fisco con la DAC 7
Fatta tale doverosa ricostruzione, è utile però soffermarsi su chi vende sulle piattaforme citate. Può essere un privato o anche una persona giuridica.
In molti che vendono beni o servizi sulle suddette piattaforme, dopo essersi registrati, stanno ricevendo una richiesta di compilazione della comunicazione DAC 7.
A cosa serve la comunicazione DAC7?
La comunicazione è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni fiscali relativi all’utente che ha messo in vendita on line beni o servizi. L’utente dovrà adempiere per evitare la sospensione del suo profilo e dei relativi servizi offerti dalla piattaforma.
Quali sono i dati che la piattaforma trasmette all’Agenzia delle entrate?
Ebbene, nella comunicazione DAC7 il contribuente dovrà inserire una serie di dati.
Tra questi:
- nome e cognome;
- indirizzo principale;
- l’eventuale NIF (numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente, rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- la data di nascita.
Attenzione però non tutti i venditori devono comunicare i propri dati.
La piattaforma contatta il venditore che in un anno civile:
- ha concluso 30 vendite (tecnicamente attività pertinenti);
- ha guadagnato più di 2.000 € tramite la piattaforma.
Dunque, nessun obbligo è previsto per i c.d. piccoli inserzionisti, da intendersi per tali:
un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.
L’invio dei dati all’Agenzia delle entrate
Una volta che le varie piattaforme hanno raccolto i dati dai propri utenti tramite la comunicazione DAC 7, questi dovranno essere inviati all’Agenzia delle entrate.
Nello specifico, i gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione.
Il primo scambio di dati quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.
Si veda a tal proposito il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate sul provvedimento DAC 7.
Riassumendo…
- Privati e imprese che vendono tramite piattaforme terze on line in alcuni casi devono compilare la comunicazione DAC7 per evitare la sospensione del profilo;
- la comunicazione deve essere compilata dal venditore che ha concluso 30 vendite (tecnicamente attività pertinenti) o più in un anno civile o ha guadagnato più di 2.000 € tramite la piattaforma;
- la comunicazione non comporta necessariamente obblighi fiscali di dichiarazione dei redditi o versamento delle imposte.