Il DL 212/2023 decreto salva superbonus, ha messo mano anche al bonus 75 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di una vera e propria rivoluzione. Infatti, la lista degli interventi agevolati è stata ridotta al lumicino e in più sono state eliminate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito salvo due casi specifici espressamente previsti dalla norma.
All notizia che il Governo stava intervenendo con un nuovo decreto per rivoluzionare il bonus 75%, il giorno prima della pubblicazione del provvedimento c’è stata la corsa in banca per pagare le spese in modo da assicurarsi la vecchia agevolazione.
Tuttavia, con la pubblicazione del nuovo decreto, i paletti imposti dal Governo per avere diritto al bonus 75% rafforzato prescindono dal pagamento dei lavori o meglio, solo in una specifica ipotesi fanno riferimento al versamento di un acconto.
A ogni modo, considerando le complesse norme che regolano i bonus edili, molti contribuenti potrebbero avere difficoltà ad individuare il momento di sostenimento della spesa. Infatti, le norme sui bonus edilizi fanno riferimento al momento di sostenimento della spesa, rispetto al quale è fissato un periodo di validità dell’agevolazione.
Infatti è ricorrente nelle nome sulle agevolazioni edilizie, il riferimento alle “spese sostenute dal giorno x al giorno Y”.
Ma quando si considera sostenuta la spesa? Valgono le stesse regole per privati, professionisti o imprenditori? Ancora, se l’imprenditore agisce nell’ambito della sua sfera privata, quelli regole si applicano?
Il bonus 75%. Quando si ha diritto all’agevolazione rafforzata?
Per capire chi può ancora sfruttare il bonus 75% con la lista dei lavori ampia e con lo sconto in fattura, bisogna considerare le previsioni di cui all’art.3 c.3 del DL 212/2023 decreto salva superbonus.
In base a tale disposizione, si ha diritto al vecchio bonus 75% (sconto in fattura/cessione del credito e lista lavori agevolabili ampia), per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data 29 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- ove non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Dunque, in tutte queste ipotesi il contribunte può sfruttare il bonus 75%, senza strozzature.
A ogni modo, le spese 75% devono essere pagare con bonifico parlante. Anche se il bonus 75% è riferito alla sostituzione degli infissi con sconto in fattura.
Bonus 75 con vecchie regole alla prova del bonifico parlante (cassa, competenza e intrecci operativi)
In base a quanto detto fin qui il decreto salva superbonus, prevede nuove regole per il bonus 75.
Tuttavia non cambia il concetto di spesa sostenuta e le regole di individuazione del momento di sostenimento della spesa.
Ad esempio, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa (vedi ad esempio la circolare n°2/2020). Dunque le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. In ipotesi di sconto in fattura integrale (non c’è un esborso da parte del contribuente), rileva la data di trasmissione della fattura tramite S.d.I.
Le regole per le imprese
Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si deve invece fare riferimento al criterio di competenza (anche se applicano eventualmente il forfettario).
Ciò:
- indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e
- indipendentemente dalla data dei pagamenti.
In base al principio di competenza (art.109 del DPR 917/86, TUIR), i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.”Dunque rileva la data di ultimazione dei lavori.
Le imprese che applicano effettivamente il principio di competenza (impresa in contabilità ordinaria), non per forza devono pagare con bonifico parlante (vedi interpello n°46/2018).
Per quanto riguarda le spese ossia i lavori condominiali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio. Indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Versamento che deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione in cui è indicata l’agevolazione (da chiarire se tale criterio vale anche rispetto all’immobile dell’impresa situato nel condominio).
Infine, una precisazione. Se l’imprenditore individuale agisce nell’ambito della sua sfera privata, ad esempio per ristrutturare la propria casa, quale criterio si applica? In tale casi è ragionevole pensare che trovi applicazione il principio di casa. Dunque, rileverà la data di predisposizione del bonifico parlante.
Riassumendo…
- Il riferimento al momento di sostenimento della spesa vale per tutti i bonus edilizi;
- la spesa si intende sostenuta a seconda di criteri diversi per per privati, professionisti o imprenditori;
- per persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, vale il principio di cassa.