La rottamazione quater ancora oggetto di proroga. Chi non ha pagato la prima o unica rata, la seconda e terza rata può rimettersi in carreggiata entro il 15 marzo 2024. Proroga anche delle prime due rate per gli alluvionati di maggio 2023, i quali già avevano beneficiato di una prima proroga di tre mesi rispetto ai tempi ordinari di pagamento.
Ricordiamo che parliamo della sanatoria cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 per i carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
I due termini venivano prorogati, rispettivamente al 30 settembre 2023 e 31 dicembre 2023, per coloro che al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni (decreto-legge n. 61/2023).
In ogni caso, nella domanda di adesione bisognava indicare se pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).
Prima della proroga
In merito alle scadenze ordinarie di pagamento della rottamazione quater, il calendario vedeva la prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 e la seconda il 30 novembre 2023. Per le restanti 16 rate la date di scadenza individuate sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
Per gli alluvionati di maggio 2023, tutti i citati tempi di pagamento furono prorogati di 3 mesi.
Applicati, in tutti i casi, i 5 giorni di tolleranza. Quindi, per ogni rata, possibilità di pagare entro 5 giorni successivi alla scadenza. Regola vuole che, non pagando (in tutto o in parte) nemmeno entro i 5 giorni, anche una sola rata, si perdono i benefici della sanatoria.
Per i NON alluvionati intervenne poi la proroga per il pagamento della prima o unica rata e seconda rata. In sostanza fu data possibilità di pagare entro il 20 dicembre 2023. Senza applicazione, in tale ipotesi, dei 5 giorni di tolleranza.
Rottamazione quater, pagare tutto con la seconda proroga
Il Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023) convertito in legge, riapre nuovamente i tempi. Si permette di versare la prima o unica rata, la seconda e terza rata, entro il 15 marzo 2024. In tal caso ammessi i 5 di tolleranza. Questo significa possibilità di versare entro il 20 marzo. Stesso slittamento anche per la prima o unica rata e seconda rata degli alluvionati di maggio 2023.
Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione di accoglimento domanda rottamazione quater all’epoca ricevuta e recuperabile anche sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione in area riservata. Il versamento può farsi con una delle seguenti modalità:
- servizio “Paga on-line”;
- canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- fisicamente presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai e, previo appuntamento, presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione;
- attivazione domiciliazione bancaria.
Il contribuente, anche se in sede di domanda ha scelto di pagare a rate, potrebbe decidere di versare tutto il dovuto in unica soluzione. Per farlo ha due strade, pagare tutti bollettini di pagamento di cui è in possesso oppure chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione di ricalcolare il piano di pagamento. La seconda strada è quella più conveniente in quanto l’Agenzia stornerà gli interessi sulle rate ancora da pagare.
Riassumendo…
- il decreto Milleproroghe 2024 riapre i tempi della rottamazione quater
- si può pagare la prima o unica rata, la seconda e terza rata, entro il 15 marzo 2024 ovvero 20 marzo con i 5 giorni di tolleranza
- prorogata al 15 marzo (ovvero 20 marzo) anche le prima due rate per gli alluvionati di maggio 2023
- nell’avviso Agenzia Entrate Riscossione sulla proroga rottamazione quater è evidenziato che per il pagamento devono utilizzarsi i bollettini di cui già si è in possesso.