L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) ha pubblicato uno schema di Regolamento che recepisce le novità apportate dal d.lgs 219/2023 sulla Riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, che introduce nuove disposizioni destinate ad incidere sulla gestione dei tributi comunali.
Nel documento pubblicato dall’IFEL sono riportate anche specifiche indicazioni per quanto riguarda l’applicabilità del principio del contraddittorio preventivo all’attività di accertamento dei tributi locali quali ad esempio IMU e TARI.
Nello schema di regolamento vengono messi nero su bianco gli atti di “accertamento” rispetto ai quali non opera il principio in parola, fermo restando la possibilità da parte del Comune di attivare un contraddittorio facoltativo.
Il concordato preventivo con applicazione a 360°
Il nuovo art.6-bis dello Statuto del contribuente (L.n°212/2000) introdotto dalla riforma fiscale con il D.Lgs n°219/2023, introduce il c.d principio del contraddittorio.
Principio in base al quale:
Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita’, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
La relazione illustrativa che accompagna il decreto in parola, specifica che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Concordato preventivo anche per IMU e TARI. Schema regolamento IFEL
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) ha pubblicato uno schema di Regolamento per l’applicazione del “nuovo” statuto del contribuente . Il regolamento contiene anche specifici riferimento al nuovo principio del contraddittorio.
Infatti, l’obbligo di contraddittorio riguarda ad esempio anche i tributi locali (IMU, TARI, ecc).
A tal proposito, i Comuni devono tenere presente che ai fini del rispetto delle novità previste dalla riforma fiscale:
- non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela,
- ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela.
In considerazione di ciò è stato pubblicato il suddetto schema di regolamento.
Concordato preventivo anche per IMU e TARI. Gli atti esclusi
Nello schema di regolamento vengono indicate le linee guida per l’applicazione del contraddittorio preventivo ai tributi locali.
Nello schema si tiene conto del fatto che non sussiste il diritto al contraddittorio: per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Cosicché sono esclusi dall’applicazione del principio in parola:
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall’anagrafe tributaria;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- il rigetto, anche parziale , delle richieste di rateazione;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
- gli atti di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- il rigetto delle istanze di autotutela;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva .
Dunque, per tali atti potrà eventualmente trovare applicazione solo un contraddittorio di tipo facoltativo.
Riassumendo…
- Il nuovo principio del contraddittorio preventivo riguarda anche i tributi locali;
- l’IFEL) ha pubblicato uno schema di Regolamento che recepisce le novità apportate dalla Riforma fiscale;
- non sussiste il diritto al contraddittorio: per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo.