Bonus 4.0 con comunicazione preventiva. Anche per gli investimenti già effettuati?

Il nuovo decreto sulle agevolazioni fiscali prevede uno specifico adempimento anche per il bonus 4.0. l'obiettivo è limitare il rischio frodi
9 mesi fa
3 minuti di lettura
credito d'imposta 4.0
© Licenza Creative Commons

Il nuovo DL 39/2024 che interviene con un’ulteriore stretta sui bonus edilizi introduce anche delle disposizioni ossia nuovi adempimenti in materia di bonus 4.0.

Il Governo Meloni per intercettare eventuali frodi proprio in merito al bonus 4.0 prevede che le imprese dovranno fare una comunicazione preventiva. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata per gli investimenti posti in essere dal 30 marzo 2024. Ma non basterà la sola comunicazione che anticipa gli investimenti, ne servirà anche una al completamento degli stessi.

Tuttavia il nuovo decreto impatta anche sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

Nonché  su quelli effettuati nel 2023.

Vediamo come gestire al meglio le comunicazioni da inoltrare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per non rischiare di perdere il bonus.

Il bonus 4.0 beni materiali e immateriali

Il bonus 4.0 è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti: indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono agevolati gli investimenti in beni 4.0 ossia materiali e immateriali  inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n 232.

Sono invece esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 , comma 1, del Tuir;
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Detto ciò, veniamo alle novità contenute nel decreto 39/2024 con il quale il Governo non solo dispone lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi  ma interviene anche su altre agevolazioni quali il credito d’imposta 4.0.

Bonus 4.0 con comunicazione preventiva. La stretta nel nuovo decreto sulle agevolazioni

L’art.6 del nuovo DL 39/2024 prevede quanto segue:

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (…) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (…).”

L’adempimento in esame riguarda non solo:

  • i crediti d’imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202 ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dunque, soffermandoci sul bonus 4.0, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo in aventi, servirà: una comunicazione preventiva sui beni oggetto da acquisire, un’ulteriore comunicazione sugli investimenti effettivamente portati a termine.

La comunicazione di completamento riguarda anche gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo. Giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto legge.

Per gli investimenti 2023, la quote residua di bonus, potrà essere utilizzata in compensazione solo dopo che è stata inviata la comunicazione.

Adempimento che dovrà essere effettuato tramite il modello utilizzato per la comunicazione da inviare al MISE entro il 30 novembre di ogni anno. Comunicazione finalizzata a permettere al Ministero competente di verificare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa bonus investimenti 4.0. Il vecchio modello sarà aggiornato per essere utilizzabile ai fini del nuovo adempimento previsto dal decreto 39.

Nei fatti l’adempimento in parola diventa condizione essenziale per utilizzare il bonus in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi.

A breve arriverà il decreto MIMIT che fisserà nel dettaglio i contorni operativi dell’adempimento.

Riassumendo…

  • Il nuovo DL 39/2024 introduce nuovi adempimenti in materia di bonus 4.0;
  • sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva e una di completamento per gli investimenti agevolati;
  • senza comunicazione non sarà possibile utilizzare il bonus in compensazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

sanità
Articolo precedente

Detrazione IRPEF: l’ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili?

Campo largo flop anche in Puglia
Articolo seguente

Il campo largo anche in Puglia è fallito, alleanza tra PD e 5 Stelle impossibile