Nell’ambito della mediazione civile e commerciale, così come nelle procedure di negoziazione assistita, esiste un sistema di incentivi fiscali. E’ noto come “bonus mediazione e patrocinio”. Mira a facilitare e incentivare l’uso di queste pratiche di risoluzione delle controversie. Di seguito, esploreremo il funzionamento di questi incentivi e le modalità per fruirne.
Queste iniziative non solo favoriscono la risoluzione alternativa delle controversie, ma offrono anche significativi vantaggi economici per le parti coinvolte. Contribuiscono a ridurre il carico di lavoro dei tribunali e a promuovere una gestione più efficiente della giustizia.
La normativa di riferimento
Il quadro normativo di riferimento per il bonus mediazione e patrocinio comprende l’articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, l’articolo 15-octies dello stesso decreto, e l’articolo 11-octies del decreto legge n. 132 del 2014. Queste disposizioni stabiliscono i criteri e le condizioni per l’accesso ai benefici fiscali derivanti dalla partecipazione a processi di mediazione e negoziazione assistita.
L’articolo 20, in particolare, offre un credito di imposta alle parti che raggiungono un accordo in una mediazione civile o commerciale. Il credito è calcolato in base all’indennità corrisposta, con un limite massimo di 600 euro. Inoltre, se la mediazione risulta ordinata da un giudice, il credito di imposta si estende anche al compenso pagato all’avvocato per l’assistenza durante la mediazione, entro i limiti fissati dai parametri forensi. Un’ulteriore agevolazione fiscale è prevista per il contributo unificato versato dalla parte che vince il giudizio, a seguito di un accordo di conciliazione, fino a un tetto di 518 euro.
Per quanto riguarda gli avvocati che assistono le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli articoli 15-octies e 11-octies regolano l’assegnazione degli importi spettanti a titolo di onorario e spese.
Bonus mediazione e patrocinio: l’utilizzo
Il 1° agosto 2023, sono stati firmati due decreti che hanno delineato le procedure operative per accedere a queste agevolazioni sotto forma di crediti di imposta. Questi decreti sono essenziali per comprendere come i beneficiari possono compensare i crediti fiscali attraverso il modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che i due benefici possono anche utilizzarsi direttamente in dichiarazione redditi (Modello 730 e Modello Redditi).
Le risoluzioni numero 23 e 24 dell’14 maggio 2024 hanno introdotto rispettivamente i codici tributo per l’utilizzo del bonus mediazione e i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus patrocinio nel Modello F24.
I codici tributo 7067, 7068 e 7069 (bonus mediazione) sono dedicati ai crediti d’imposta per la mediazione civile e commerciale, mentre il codice tributo 7070 è riservato ai crediti d’imposta spettanti agli avvocati che assistono le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (bonus patrocinio).
Per i dettagli operativi, al momento della compilazione della compensazione nel Modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello. Inoltre, è importante indicare accuratamente gli importi sia nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi di riversamento dell’agevolazione, i codici vanno in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, che deve essere valorizzato con l’anno in cui il credito è stato riconosciuto, gioca un ruolo cruciale per garantire che le operazioni di compensazione siano correttamente registrate.
Riassumendo
- sono previsti bonus fiscali per mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita.
- il bonus mediazione è un credito di imposta fino a 600 euro per accordi in mediazione.
- previsto anche un bonus aggiuntivo per costi legali e contributo unificato.
- il bonus patrocinio viene riconosciuto direttamente all’avvocato
- l’Agenzia Entrate ha stabilito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei bonus in commento.