Diniego 730, potrebbe sembrare come l’impossibilità a presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, qual è il 730, ma non è così. Infatti, il diniego si riferisce ai rimborsi risultanti dal 730. Anche in presenza di diniego sui rimborsi la dichiarazione dei redditi si considera validamente presentata.
Da qui, vediamo cosa deve fare chi si trova a che fare con un diniego da 730 2024. Innanzitutto c’è da dire che il diniego mette a serio rischio la tempistica di effettuazione dei conguagli. Che potrebbero slittare e anche di molto.
Tuttavia, le soluzioni per evitare di trovarsi con i rimborsi bloccati ci sono. E sono pure diverse. Tuttavia bisogna muoversi in tempo.
I rimborsi da 730
I rimborsi risultanti dal 730 vengono effettuati grazie alla cooperazione tra Agenzia delle entrate e sostituto d’imposta.
Infatti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei datori di lavoro i risultati contabili del 730 per far si che quest’ultimi possano procedere all’effettuazione dei conguagli. Che possono essere a credito o a debito.
Saranno credito laddove l’Irpef versata nel corso dell’anno (vedi trattenute in busta paga) è superiore a quella determinata a consuntivo in sede di dichiarazione dei redditi.
Sulla tempistica di effettuazione dei conguagli, c’è da dire che queste sono fissate all’art.19 del D.M. 164/1999 “conguagli”.
Senza eccedere con i tecnicismi, è corretto affermare che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta:
- effettua i rimborsi in busta paga se il 730 è a credito;
- oppure con 730 a debito, trattiene le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, alla cedolare secca, ecc.
Naturalmente, prima si invia la dichiarazione dei redditi e prima il datore di lavoro riceve i risultati del 730.
730, cos’è il diniego e perché può bloccare i rimborsi
Veniamo così al discorso sul diniego 730.
Potrebbe accadere che l’Agenzia delle entrate invii al contribuente una e-mail per informarlo che il sostituto d’imposta indicato nel 730, trasmesso tramite l’applicativo web, ha comunicato all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio.
Di conseguenza non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.
Come riportato in una Faq sulla precompilata, questa situazione si può verificare quando il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.
In ogni caso la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con l’F24.
Invece, se il risultato è a credito il contribuente può, alternativamente:
- presentare direttamente un modello 730 integrativo di tipo 2, indicando il sostituto tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio, utilizzando le funzionalità presenti nell’applicativo web;
- rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per la presentazione del modello 730 integrativo di tipo 2.
Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta può inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 barrando l’apposita casella per indicarne l’assenza.
A ogni modo, se presenta un 730 integrativo indicando il sostituto d’imposta, entro fine anno riceverà i relativi rimborsi. Senza sostituto invece le tempistiche si allungano e di molto. Infatti, sarà l’Agenzia delle entrate a pagare direttamente il contribuente. Ma l’accredito potrebbe slittare anche di due anni.
Riassumendo…
- In ipotesi di diniego 730, i rimborsi in busta paga potrebbero subire uno stop;
- il rimedio è la presentazione di un 730 integrativo;
- se si indica un sostituto d’imposta i conguagli saranno più tempestivi.